Tutti diversi, tutti uguali:dal principio alla pratica

Le conclusioni generali della Conferenza europea contro il razzismo




A. INTRODUZIONE

La Conferenza europea Tutti diversi, tutti uguali: dal principio alla pratica si è svolta dall11 al 13 ottobre 2000 a Strasburgo (Francia) nella sede del Consiglio dEuropa. Rappresenta il contributo regionale europeo alla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e lintolleranza.

La Conferenza europea ha visto riuniti governi di tutta la regione, in particolare i 41 Stati membri del Consiglio dEuropa. Hanno preso parte alla Conferenza paesi con lo status di osservatori presso il Consiglio dEuropa, e sono rappresentati governi appartenenti al WEOG (Gruppo europeo occidentale e altri) e al Gruppo europeo orientale. Hanno partecipato gli organismi del Consiglio dEuropa, fra i quali la Commissione europea contro il razzismo e lintolleranza (ECRI), le istituzioni dellUnione Europea, tra cui il Centro di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia (EUMC), e lOrganizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OCSE). Alla conferenza ha dato un contributo attivo lorganizzazione delle Nazioni Unite, e segnatamente lAlto Commissario per i diritti umani, insieme agli istituti e agli organismi di monitoraggio dei trattati sui diritti umani, come pure le agenzie specializzate e altre organizzazioni internazionali interessate. Hanno dato il loro contributo alla Conferenza europea anche le istituzioni nazionali che si occupano di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, in particolare gli organismi indipendenti nazionali specializzati in questo campo, le organizzazioni non governative e gli operatori dei media. Un Forum delle organizzazioni non governative (Ong) si è svolto immediatamente prima della Conferenza europea.

La Conferenza europea adotta le Conclusioni generali riportate qui di seguito. Inoltre, i Ministri degli Stati membri del Consiglio dEuropa adottano una Dichiarazione politica alla quale possono aderire altri Stati partecipanti alla Conferenza. La Dichiarazione politica figura in un testo a parte.



B. CONTESTO

La Conferenza europea valuta positivamente la diversità etnica, religiosa, culturale e linguistica in Europa come fonte di vitalità sociale che dovrebbe essere fatta propria, valorizzata e vissuta positivamente da tutti gli europei, in quanto elemento che arricchisce e valorizza la nostra vita, le nostre idee, la nostra creatività, la nostra politica. È anche un elemento essenziale per la prosperità economica dellEuropa come pure per il successo sociale, perché consente di mobilitare tutti i talenti disponibili.

La Conferenza europea afferma che il rafforzamento dei valori democratici e il rispetto dei diritti umani richiede la costruzione di una società in cui tutte le persone godano degli stessi diritti e delle stesse opportunità, a prescindere dalla loro origine.

La Conferenza europea ritiene che tutti gli Stati debbano riconoscere le sofferenze provocate dalla schiavitù e dal colonialismo. Ritiene, inoltre, che tutti gli Stati debbano rifiutare la pulizia etnica e religiosa e il genocidio, in Europa e in altre regioni del mondo, e lavorare insieme per impedirne il ripetersi.

La Conferenza europea ritiene inoltre che lOlocausto non dovrà mai essere dimenticato.

La Conferenza europea prende atto del verificarsi di episodi continui e diffusi di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza. È consapevole inoltre del fatto che tali episodi, segnatamente per motivi connessi alla lingua, alla religione o allorigine nazionale o etnica, prendono di mira persone quali: i migranti, i richiedenti asilo, i rifugiati, gli sfollati, le persone di nazionalità e i popoli indigeni; oppure, per motivi connessi allappartenenza a minoranze, persone quali i nomadi Rom e Camminanti1

La Conferenza europea è inoltre consapevole della discriminazione multipla subita da alcuni individui, fra le altre cose in base a razza, colore della pelle, origine etnica o linguistica, sesso, orientamento sessuale, età, disabilità, religione o cultura. Tutte queste persone dora in avanti verranno indicate come gruppi presi di mira.

La Conferenza europea inoltre prende atto che per le persone prese di mira persiste tutta una serie di problemi, in particolare:

• la discriminazione vissuta nel quotidiano, rispetto a lavoro, casa, istruzione servizi ecc.
• la mancanza, o più spesso linadeguatezza, di efficaci norme anti-discriminazione;
• il verificarsi di forme moderne di schiavitù, in Europa e in altre parti del mondo, nonostante limpegno della comunità internazionale e dei governi nazionali;
• lincitamento alla discriminazione nei confronti di immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, da parte di taluni media ed esponenti politici;
• la discriminazione subita da immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, e la crescita di razzismo e xenofobia spesso violenti contro di loro, nonché la loro criminalizzazione;
• il permanere di manifestazioni di violenza razziale o etnica e lincitamento allodio o allintolleranza razziale o etnica;
• la proliferazione e la crescita di gruppi estremisti che spingono allesasperazione tali fenomeni di ostilità e di violenza:
• in alcuni casi, lesistenza di talune forme di razzismo e di pregiudizio, dirette ed indirette, nelle istituzioni pubbliche;
• anche se non è più così forte ldea di razzismo come teoria basata sulla presunta superiorità di una razza o di un gruppo etnico nei confronti di un altro, si può notare lesistenza di teorie su presunte differenze culturali insormontabili fra gruppi diversi;
• un aumento dellintolleranza religiosa;
• atti di violenza contro esponenti di comunità ebraiche e la diffusione di materiale antisemita;
• il persistere di pregiudizi e discriminazioni nei confronti dei nomadi Rom e Camminanti;
• lutilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione di massa da parte di individui e gruppi razzisti.


Nel condannare tali fenomeni, la Conferenza europea è consapevole che in massima parte si tratta di una situazione presente non solo in Europa, ma anche in altre regioni.

Per eliminare alle radici razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, la Conferenza europea propone nelle sue Conclusioni generali una serie di misure, alcune delle quali potranno risultare utili anche al di fuori dellEuropa. Nello scambio di esperienze con altre regioni a tale riguardo, la Conferenza europea ribadisce la priorità di unazione a livello nazionale e locale, in cui i governi agiscano in collaborazione con la società civile.



C. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI DELLA CONFERENZA EUROPEA CONTRO IL RAZZISMO

TUTELA GIURIDICA

1. La Conferenza europea riafferma che gli atti di razzismo e discriminazione razziale sono violazioni gravi dei diritti umani e dovranno essere combattuti con tutti i mezzi legittimi.


Accettazione e piena attuazione degli strumenti giuridici internazionali pertinenti

2. La Conferenza europea invita tutti gli stati, segnatamente tutti gli Stati membri del Consiglio dEuropa, a procedere, qualora non labbiano ancora fatto, alla firma e ratifica della Convenzione internazionale sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), e a fare la dichiarazione sul diritto di petizione individuale prevista dallarticolo 14 di tale Convenzione, nonché a firmare e ratificare tutti gli altri strumenti internazionali, universali e regionali relativi alla tutela dei diritti umani, e ad assicurarne lapplicazione piena ed effettiva a livello nazionale2.

3. La Conferenza europea invita inoltre tutti gli Stati ad assicurare che non si ponga alcuna riserva contraria alloggetto e alle finalità di tali strumenti, a riesaminare le riserve esistenti nellintento di ritirarle, ad attenersi allobbligo di presentare rapporti periodici previsto in tali strumenti, a render note e a dar seguito alle osservazioni conclusive dei relativi organismi di monitoraggio.

4. La Conferenza europea riconosce la necessità di fornire una tutela efficace di fronte ad atti o situazioni che comportino razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza anche quando si è in presenza di un conflitto armato. Sottolinea limportanza del diritto umanitario internazionale, che contiene molte norme specifiche di non discriminazione vincolanti per le parti belligeranti.

Nuovi sviluppi a livello europeo e internazionale

5. La Conferenza europea accoglie positivamente ladozione da parte del Consiglio dellUnione Europea di una Direttiva che proibisce la discriminazione in base allorigine etnica o razziale. Ritiene che tali misure legislative possano dare un contributo prezioso alla lotta contro il razzismo e la xenofobia.

6. La Conferenza europea inoltre accoglie positivamente ladozione del Protocollo n. 12 alla Convenzione europea sui diritti umani che allarga, in linea generale, il campo di applicazione dellarticolo 14 (non discriminazione). Invita gli Stati membri del Consiglio dEuropa a procedere senza indugio alla firma e alla ratifica, e a dare piena applicazione a quanto previsto nel Protocollo stesso.

7. La Conferenza europea sottolinea limportanza di combattere, anche a livello internazionale, limpunità per crimini che abbiano una motivazione razzista o xenofoba. A tale riguardo, assicura il massimo appoggio al lavoro dei Tribunali penali internazionali esistenti e alladozione dello Statuto della Corte penale internazionale. Invita tutti gli Stati che non labbiano ancora fatto a firmare e ratificare tale Statuto.

Legislazione generale anti-discriminazione a livello nazionale

8. Ai fini di una lotta efficace contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza nella vita civile, politica, economica, sociale e culturale, la Conferenza europea raccomanda a tutti gli Stati partecipanti di vietare in modo esplicito e specifico nel quadro legislativo nazionale, in sede di diritto penale, civile e amministrativo, la discriminazione per motivi di reale o presunta origine nazionale, etnica o razziale, religione e convinzioni, e di fornire forme efficaci di ricorso o di riparazione, giudiziaria e di altra natura, anche tramite la designazione di organismi specializzati nazionali indipendenti. Tale legislazione dovrà comprendere i concetti di discriminazione diretta e indiretta, e dovrà coprire vari settori, quali occupazione, istruzione, assistenza sanitaria, casa, assistenza e previdenza sociale, prestazioni sociali, accesso a beni e servizi e ai luoghi pubblici, nonché accesso alla cittadinanza. Dovranno rientrare con chiarezza bellambito di tale legislazione le funzioni di organismi e autorità pubbliche, quali forze dellordine, giudici e magistrati inquirenti, altri rappresentanti del sistema giudiziario penale, funzionari degli enti locali, organismi preposti alla salute e alla sicurezza, nonché la tutela dellinfanzia, la detenzione in base alla legislazione sulla salute mentale e la riscossione delle tasse, e inoltre il settore privato.

Applicazione della legge e predisposizione di strumenti efficaci di riparazione

9. Per rafforzare la protezione contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, la Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a garantire a tutte le persone laccesso a forme di riparazione efficaci e adeguate e il diritto di chiedere ai Tribunali competenti giusta ed equa riparazione o soddisfazione per tutti i danni subiti per effetto di tali discriminazioni.

10. Nellintento di conferire maggiore efficacia al diritto penale nella lotta contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, la Conferenza europea attira lattenzione su una serie di misure che potranno essere prese in considerazione dagli Stati partecipanti, fra cui:

• garantire che perseguire in sede penale i reati di natura razzista o xenofoba sia considerata una priorità, portata avanti attivamente e con coerenza. A tale proposito, la Conferenza europea sottolinea limportanza di sensibilizzare e formare le varie componenti del sistema giudiziario penale, per assicurare lapplicazione equa ed imparziale della legge;

• garantire che gli atti razzisti e xenofobi siano severamente puniti, consentendo di tener conto specificamente dei moventi razzisti o xenofobi dellimputato;

• conformemente agli strumenti giuridici internazionali attinenti, e in particolare agli articoli 10 e 11 della Convenzione europea sui diritti umani, garantire provvedimenti adeguati ed efficaci per combattere le organizzazioni razziste, e criminalizzare le forme di espressione, verbali, scritte, audiovisive e quantaltro, che incitino allodio, alla discriminazione o alla violenza contro persone o gruppi presi di mira a causa della loro religione o della loro razza, origine nazionale o etnica, effettiva o presunta;

• rendere punibile il reato di negazione dellolocausto;

• autorizzare i tribunali a comminare, oltre alla pena principale, pene accessorie, quali ad esempio ammende pecuniarie o lassegnamento ai servizi sociali;

• perseguire dufficio gli atti di natura razzista o xenofoba;

• consentire a chi denuncia atti razzisti e xenofobi in sede penale di optare per strumenti di mediazione, in particolare quando le parti in causa sono individui.


11. La Conferenza europea sottolinea limportanza dellaccesso ai tribunali e alla giustizia per le parti lese da atti di razzismo e discriminazione razziale. Mossa da questa consapevolezza, attira lattenzione sulla necessità che le forme di riparazione giudiziaria e di altra natura che dovrà prevedere tale legislazionesiano ben note, facilmente accessibili, sollecite e non eccessivamente complicate. Fra le misure particolari che la Conferenza europea propone alla considerazione degli Stati partecipanti, segnaliamo:

• in alcune circostanze, la possibilità di invertire lonere della prova sullimputato nei procedimenti non penali, una volta che lattore in giudizio abbia fornito le prove di fatto di aver subito un trattamento meno favorevole che appare causato da discriminazione;

• assicurare che le parti lese, quando chiedono riparazione giuridica della discriminazione, possano disporre di unadeguata assistenza legale, ivi compreso il patrocinio legale;

• assicurare protezione contro la vittimizzazione di chi denuncia e presta testimonianza su atti di discriminazione;

• prevedere la possibilità che le organizzazioni non governative forniscano assistenza nei procedimenti giudiziari a chi denuncia atti di razzismo, previo consenso di questi ultimi;

• favorire misure di sostegno per assicurare che tutti i membri dei gruppi presi di mira siano consapevoli delle soluzioni giuridiche disponibili e informati su come avvalersene;

• informare lopinione pubblica sulla legislazione contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e discriminazione religiosa, di modo che ai suoi effetti per quanto riguarda laccesso ai tribunali e le misure compensative si aggiunga anche un impatto formativo sullopinione pubblica in generale;

• promuovere misure sostanziali per assicurare che alle persone appartenenti a gruppi presi di mira che siano state vittime di crimini connessi alla differenza di genere - quali lo stupro e altre forme di violenza sessuale e domestica, la prostituzione forzata e il traffico finalizzato allo sfruttamento sessuale - siano garantite adeguata protezione legale e sostegno, mettendole in condizione di reagire e proteggendole da razzismo, xenofobia e dallintolleranza in tutte le sue forme.


12. La Conferenza europea attira lattenzione sullimportanza di raccogliere e pubblicare dati precisi, suddivisi per sesso ed età, sul numero e la natura degli episodi o reati di razzismo e xenofobia, il numero dei casi perseguiti in tribunale o i motivi per cui non si è proceduto, e lesito dei processi. A tale proposito, la Conferenza europea raccomanda la costituzione di servizi di monitoraggio anti-discriminazione.

Esame di conformità della legislazione, nuova e preesistente, ai principi della non discriminazione

13. La Conferenza europea incoraggia gli Stati partecipanti a creare strutture per lesame di conformità delle proposte di legge rispetto ai principi di non discriminazione in base a razza, origine nazionale o etnica, religione o convinzioni, soprattutto in relazione agli effetti potenzialmente discriminatori, ivi comprese tutte le forme di discriminazione multipla, sulle persone appartenenti a gruppi presi di mira. Per quanto concerne la legislazione esistente, la Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a controllare costantemente il loro quadro legislativo nellintento di favorire leguaglianza e scongiurare ogni eventuale impatto discriminatorio imprevisto o inconsapevole che possa derivarne. Tale processo di revisione del quadro legislativo servirà inoltre a una maggiore integrazione dei temi delluguaglianza.

Obblighi positivi e valutazione di impatto della legislazione come mezzo di prevenzione

14. La parità di trattamento in sé e per sé può non essere ancora sufficiente, se non riesce a controbilanciare il peso accumulato degli svantaggi che hanno subito le persone appartenenti a gruppi presi di mira. La Conferenza europea pertanto invita gli Stati partecipanti a procedere allintroduzione di misure legislative e amministrative necessarie per prevenire e correggere situazioni di disuguaglianza. Ciò impone alle autorità pubbliche un dovere positivo di promuovere leguaglianza e di valutare limpatto dei relativi interventi, e altresì di prevenire e punire le violazioni commesse da qualsiasi persona, organizzazione o impresa.

Integrazione

15. La Conferenza europea ribadisce che i diritti umani e le libertà fondamentali valgono per tutte le persone sui territori di tutti gli Stati, quale che sia la loro nazionalità o il loro status giuridico. Auspica che gli Stati partecipanti mirino a garantire alle persone di nazionalità diversa cui è stata concessa la residenza, tenuto conto del tempo di permanenza nel paese, il godimento dei diritti necessari per la loro piena integrazione nella società daccoglienza. Osserva inoltre che le politiche di integrazione non dovrebbero essere subordinate ad altre politiche, quali i controlli sullimmigrazione. Nel concedere la nazionalità, gli Stati partecipanti devono evitare con la massima attenzione qualsiasi discriminazione legata allorigine razziale, etnica o culturale.



POLITICHE E PRATICHE

Strategie/piani dazione nazionali generali, miranti a integrare nelle politiche la lotta contro il razzismo e ad agire in collaborazione con la società civile

16. La Conferenza europea ritiene essenziale che gli Stati partecipanti riconoscano come responsabilità primaria di governo la lotta contro il razzismo in tutte le sue forme e contro la discriminazione che ne consegue. Incoraggia pertanto gli Stati partecipanti a elaborare politiche nazionali di ampio respiro che favoriscano la diversità, le pari opportunità e la partecipazione delle persone appartenenti a gruppi presi di mira. Nellelaborazione di tali politiche, la Conferenza europea incoraggia inoltre gli Stati partecipanti a intavolare o a rinsaldare il dialogo con le organizzazioni non governative, le parti sociali e i ricercatori, e a coinvolgerli più direttamente in sede di progettazione e di attuazione di politiche e programmi. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a garantire che non vengano assegnati fondi pubblici a società o ad altre organizzazioni che non siano impegnate in politiche non discriminatorie.

Integrare un punto di vista di genere

17. La Conferenza europea sottolinea limportanza di integrare un punto di vista di genere in tutte le azioni e le politiche contro razzismo, xenofobia e intolleranza, di mettere le donne appartenenti a gruppi presi di mira in condizione di esigere il rispetto dei propri diritti in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata e di svolgere un ruolo attivo nella progettazione e nellattuazione delle politiche e delle misure che incidono sulla loro vita.

Partecipazione effettiva delle persone appartenenti a gruppi presi di mira alla vita culturale, economica e sociale e nella sfera pubblica

18. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a creare le condizioni necessarie per leffettiva partecipazione delle persone appartenenti a gruppi presi di mira nei processi decisionali. Le misure utili a tale fine comprendono la creazione di organismi congiunti di consultazione fra parlamenti e comunità locali di origine estera, lelaborazione di programmi di integrazione che incoraggino un rapporto di partenariato fra le autorità locali, le associazioni operanti nel campo e le comunità interessate, e la progettazione di metodi, misure e forme di attività che consentano a tali comunità una partecipazione attiva nella vita del territorio.

Partecipazione delle minoranze nazionali ai processi decisionali

19. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a creare le condizioni necessarie per leffettiva partecipazione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali nei processi decisionali a livello governativo, nazionale e locale, in conformità con le norme internazionali, quali la Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali. A tale riguardo, si attira lattenzione sullutilità, in alcuni contesti, di creare organismi congiunti di consultazione fra autorità nazionali e comunità locali delle minoranze nazionali, di modo che queste ultime possano presentare le loro opinioni e le loro proposte sulle materie di loro diretto interesse.

Combattere la discriminazione contro i migranti

20. La Conferenza europea attira lattenzione sulla discriminazione, lintolleranza e gli atti di violenza diretti sempre più spesso contro i migranti, le persone di origine migrante e i lavoratori stranieri residenti. Invita gli Stati partecipanti a potenziare e attuare misure preventive per contrastare tali fenomeni e per incoraggiare la partecipazione di questi gruppi nei processi decisionali allinterno della società.

Ruolo degli organismi specializzati indipendenti a livello nazionale, regionale e locale

21. La Conferenza europea sottolinea il contributo fondamentale fornito dagli organismi specializzati indipendenti a livello nazionale, regionale o locale nellincoraggiare la parità di trattamento, a prescindere dallorigine razziale o etnica e dallappartenenza religiosa. La Conferenza europea segnala la vasta gamma di funzioni che gli organismi specializzati indipendenti possono svolgere a livello nazionale, regionale e locale, a sostegno delle politiche di governo nella lotta contro il razzismo: offrire pareri e consigli agli organismi di governo, monitorare la situazione nel paese, contribuire ai programmi di formazione per certi gruppi di particolare importanza, sensibilizzare lopinione pubblica ai problemi legati alla discriminazione e dare aiuto e assistenza alle parti lese, in particolare unassistenza legale che consenta loro di far valere i propri diritti in tribunale e in altre sedi. In alcuni casi, gli enti interessati potranno ascoltare le denunce e le istanze concernenti casi individuali e tentare di addivenire a una soluzione consensuale o, entro i limiti prescritti dalla legge, a decisioni legalmente vincolanti. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti, secondo il caso, a costituire tali organismi specializzati indipendenti, oppure, nei paesi in cui esistono, a verificare e aumentare la loro efficacia, mettendo a loro disposizione risorse finanziarie, competenze e capacità commisurate ad assicurare lefficacia del loro operato. Attira lattenzione sulla Raccomandazione politica n. 2 della Commissione europea contro il razzismo e lintolleranza (ECRI), che illustra i principi per la costituzione e il funzionamento di tali organismi (II Allegato delle Conclusioni Generali).

Ruolo di partiti ed esponenti politici

22. La Conferenza europea sottolinea il ruolo chiave che possono svolgere partiti ed esponenti politici nella lotta contro razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, formando e orientando lopinione pubblica. A tale proposito, invita i politici a trasmettere un messaggio politico chiaro, che accolga con favore la diversità nelle società europee e condanni i discorsi politici che incitano o tentano di incitare allodio o al pregiudizio etnico e razziale. Incoraggia i partiti politici dEuropa ad avviare misure concrete per promuovere solidarietà, tolleranza e rispetto e a spiegare i problemi allopinione pubblica in modo da facilitare la comprensione e laccettazione della differenza. Tali misure potranno comprendere:

• la firma della Carta dei partiti politici europei per una società non razzista e ladesione ai suoi principi di comportamento responsabile sulle questioni legate al razzismo, per quanto concerne sia lorganizzazione propria dei partiti che le loro attività in ambito politico (vedi Allegato III);

• linclusione di politiche antirazziste nelle piattaforme elettorali e la condanna dello sfruttamento razzista a fini elettorali di tematiche quali immigrazione e asilo, assicurando che ogni candidato a cariche elettive si impegni ad adottare politiche antirazziste;

• il rifiuto di qualsiasi forma di appoggio, esplicita o implicita, ai partiti che si fanno portavoce di posizioni razziste e xenofobe.


Il sistema di giustizia penale

23. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a prendere misure pratiche per sensibilizzare ulteriormente le forze dellordine alla situazione dei gruppi presi di mira, onde fugare ogni eventuale percezione di ingiustizia nellapplicazione della legge e qualsiasi discriminazione nel trattamento di persone appartenenti a tali gruppi nel sistema della giustizia penale. Tali misure potranno comprendere:

• corsi di formazione mirati a promuovere la sensibilità culturale e la consapevolezza dei pregiudizi, così come la conoscenza degli aspetti giuridici della discriminazione;

• un dialogo sia formale che informale fra polizia e gruppi presi di mira, ad esempio tramite misure costruttive che incoraggi lapertura, il senso di responsabilità e la fiducia reciproca;

• un accesso più agevole in condizioni di parità delle persone appartenenti ai gruppi presi di mira alla polizia e ai loro corpi ausiliari, come pure ad altre professioni operanti nel sistema della giustizia penale, con controlli periodici sui livelli di reclutamento, permanenza e avanzamento del personale appartenente ai gruppi presi di mira;

• codici di comportamento antidiscriminatorio per le forze di polizia e altri gruppi professionali operanti nellamministrazione della giustizia.


Istituzioni in materia sociale e di lavoro

24. La Conferenza europea rileva che in linea di massima buone relazioni di convivenza sono favorite dallo sviluppo sociale e dalla piena realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali sulla base della non discriminazione. Invita gli Stati partecipanti a promuovere politiche sociali e del lavoro mirate a migliorare le prospettive dei gruppi presi di mira nellaffrontare grandi ostacoli a livello, ad esempio, di ricerca, mantenimento o reinserimento in un posto di lavoro, comprese le opportunità di lavoro qualificato. Si dovranno seguire con particolare attenzione le persone soggette a discriminazione multipla. La Conferenza europea attira lattenzione degli Stati partecipanti sulle seguenti considerazioni:

• si dovranno presentare misure politiche che spingano datori di lavoro e dipendenti a riconoscere i vantaggi delle pari opportunità e della diversità

• limportanza di coinvolgere le parti sociali e altri soggetti non governativi nella progettazione e attuazione di programmi di formazione e sviluppo;

• le autorità pubbliche dovrebbero dare il buon esempio, impegnandosi a cercare attivamente di assumere e mantenere in organico persone appartenenti a gruppi presi di mira, cosa che in alcuni casi potrà richiedere un riesame delle norme per la concessione della nazionalità

• i funzionari pubblici e tutte le persone coinvolte nel collocamento della forza lavoro devono ricevere una formazione che comprenda, fra le altre cose, una sensibilizzazione rispetto alle barriere che si frappongono alle pari opportunità e alla sensibilità interculturale;

• le persone appartenenti ai gruppi presi di mira dovranno avere accesso alla formazione, ivi compresa la formazione professionale, per migliorare la propria occupabilità

• i governi possono stimolare lelaborazione di dichiarazioni di intenti, codici di condotta e politiche per la parità di trattamento sul posto di lavoro mirati a instaurare pratiche antidiscriminatorie fra datori di lavoro, fornitori di servizi e altri soggetti;

• si richiede un impegno particolare per tutelare dalla discriminazione e dalla violenza le lavoratrici domestiche straniere, nonché per combattere i pregiudizi nei loro confronti;

• per quanto riguarda il problema degli alloggi, le autorità pubbliche e private dovranno favorire la convivenza di gruppi sociali diversi in sede di pianificazione dei progetti di sviluppo urbanistico, e dovranno inoltre recuperare i quartieri di edilizia pubblica più degradati, in modo da contrastare lesclusione sociale;

• le autorità pubbliche dovranno garantire parità di accesso ai servizi sanitari e ai consultori, senza discriminazione di sorta.


Monitoraggio

25. La Conferenza europea raccomanda con decisione il monitoraggio di tutte le politiche e i programmi che mirano a combattere la discriminazione razziale per valutarne lefficacia nellassistere i gruppi presi di mira. Tutti i dati dovranno essere disaggregati per sesso e per età, e le informazioni raccolte dovranno includere i problemi legati alla discriminazione multipla. Tali dati statistici potranno essere integrati da sondaggi di opinione e da ricerche mirate, onde accertare lesperienza e la percezione della discriminazione e del razzismo dal punto di vista delle potenziali parti lese.

Immigrazione e asilo

26. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a far conoscere allopinione pubblica gli aspetti positivi dellimmigrazione, riaffermando anche il valore della diversità e il contributo che i migranti danno alla società. Sottolinea che facilitare linclusione sociale dei migranti è uno strumento chiave nella lotta contro razzismo, xenofobia e intolleranza. La Conferenza europea rileva che uneccessiva insistenza su politiche restrittive di ammissione/immigrazione potrà configurare stereotipi negativi e, quindi, incidere negativamente sulle persone appartenenti ai gruppi presi di mira e sullintegrazione delle persone di nazionalità diversa. Riconosce inoltre leffetto che ha la detenzione arbitraria dei richiedenti asilo e delle persone prive di documenti nellalimentare un clima di xenofobia. La Conferenza europea chiede che tutte le misure concernenti i richiedenti asilo e i rifugiati siano pienamente conformi alla Convenzione del 1951 relativa allo status di rifugiati.

27. La Conferenza europea sottolinea che il ricongiungimento familiare ha un effetto positivo sullintegrazione e invita gli Stati partecipanti a facilitare i ricongiungimenti, con la debita attenzione allesigenza di uno status indipendente per ciascun componente del nucleo familiare. La Conferenza europea sollecita tutti gli Stati partecipanti a concedere a richiedenti asilo, rifugiati e migranti laccesso ai diritti economici e sociali fondamentali.

Discriminazione e intolleranza religiosa

28. La Conferenza europea sottolinea limportanza di incoraggiare la comprensione, la tolleranza e il rispetto nelle questioni attinenti alla religione e alle convinzioni personali. Riconosce che religione e convinzioni personali possono essere correlati a unorigine etnica o razziale, per cui potrà risultare difficile fornire una protezione completa dalla discriminazione in base allorigine razziale ed etnica senza proibire anche la discriminazione legata alla religione e alle convinzioni personali. A tale proposito, la Conferenza europea richiama lattenzione sulla Raccomandazione n. 5 dellECRI (Raccomandazione politica generale n. 5 sulla lotta contro lintolleranza e la discriminazione nei confronti dei musulmani, vedi Allegato IV).

Lotta allantisemitismo

29. La Conferenza europea, convinta che la lotta allantisemitismo sia un elemento integrante e intrinseco nellopposizione a tutte le forme di razzismo, ribadisce la necessità di adottare misure in grado di affrontare con efficacia la questione dellantisemitismo nellEuropa di oggi, onde contrastare tutte le manifestazioni di tale fenomeno.

Lotta alla discriminazione nei confronti di Rom, nomadi, Sinti e Camminanti

30. La Conferenza europea sottolinea la necessità che gli Stati partecipanti si impegnino in modo particolare a esaminare e adottare misure immediate e concrete per eliminare alle radici la discriminazione e la persecuzione diffusa nei confronti di Rm, nomadi, Sinti e Camminanti, anche attivando strutture e iniziative in collaborazione fra autorità pubbliche e rappresentanti di Rom, nomadi, Sinti e Camminanti. La Conferenza europea attira altresì lattenzione sulla Raccomandazione n. 3 dellECRI (Raccomandazione politica generale n. 3 sulla lotta contro il razzismo e lintolleranza nei confronti di nomadi Rom, vedi Allegato V).



FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE


Accesso allistruzione


31. La Conferenza europea invita tutti gli Stati partecipanti a impegnarsi ad assicurare laccesso senza discriminazione allistruzione, in base al rispetto dei diritti umani, della diversità e della tolleranza. Il diritto allistruzione vale per tutti i bambini che vivono sul territorio, a prescindere dal loro status giuridico; tale diritto vale anche per gli adulti, inteso come accesso alla formazione continua e allistruzione allinterno della comunità e sul posto di lavoro.

Scuola e altri percorsi di istruzione formale

32. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a inserire leducazione ai diritti umani, compresa la promozione dellantirazzismo, nei programmi scolastici e negli istituti di istruzione superiore, o incoraggiare e rafforzare tale processo. Sottolinea che ciò dovrà realizzarsi sia nelle attività quotidiane e nel funzionamento generale delle strutture scolastiche che nellinsegnamento di materie specifiche. A tal fine, nei programmi di formazione dei docenti si dovrà integrare leducazione ai diritti umani.

33. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a mirare a una scuola che rifletta una società multiculturale, con programmi di studio aperti ad altre culture e con materiali didattici basati sulla diversità delle culture (educazione interculturale). Gli studenti dovranno essere messi in grado di comprendere i processi storici, sociali ed economici che hanno portato al pregiudizio nei confronti dei gruppi presi di mira. Programmi e materiali didattici dovranno anche offrire unampia prospettiva generale che valorizzi i contributi alla conoscenza e alla civiltà provenienti da ogni parte del mondo. A tale riguardo, gli Stati partecipanti sono sollecitati a una verifica dei rispettivi programmi e libri di testo di tutte le materie, onde assicurare che essi non perpetuino stereotipi o pregiudizi, non siano portatori di odio e non provochino animosità razzista, etnica o antisemita, con particolare attenzione allinsegnamento senza pregiudizi della storia.

34. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti ad assicurare che le strutture scolastiche attuino una politica concertata di pari opportunità e contro il razzismo, che sia verificata periodicamente con quanti operano nella scuola, genitori e alunni o studenti. Tale politica dovrà mirare in particolare ad affrontare linterazione fra stereotipi e pregiudizi razzisti e sessisti, anche incoraggiando il coinvolgimento attivo delle ragazze dei gruppi presi di mira in tutte le attività legate alle pari opportunità. Si dovranno dare informazioni agli alunni su come comportarsi quando si verificano incidenti razzisti nelle scuole. Si dovranno prendere in considerazione misure innovative, ad esempio alunni che agiscano come mediatori fra coetanei per affrontare i problemi legati alla violenza razziale.

35. La Conferenza europea nota che i giovani provenienti dai gruppi presi di mira sono spesso sottorappresentati negli istituti di istruzione superiore, e invita ad effettuare ricerche sulle barriere di accesso esistenti a tale livello.

36. La Conferenza europea è consapevole del fatto che i bambini di estrazione culturale differente possono conoscere ben poco quelle che sono le tradizioni e la vita familiare degli altri, il che può essere allorigine di stereotipi e di disinformazione. Si sollecitano gli Stati partecipanti a favorire una migliore conoscenza della diversità culturale, ad esempio facilitando i programmi di scambio fra bambini di famiglie di estrazione culturale diversa, per superare questa situazione di ignoranza sugli stili di vita degli altri.

37. La Conferenza europea incoraggia gli Stati partecipanti a considerare ladozione di misure atte ad incrementare lassunzione, il mantenimento in organico e la possibilità di promozione di donne e uomini appartenenti a gruppi presi di mira, e a garantirne leffettiva parità di accesso ai ruoli docenti.

Importanza delleducazione ai diritti umani

38. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a riconoscere limportanza e dare priorità alleducazione ai diritti umani nei settori formali e informali e a incoraggiare una cultura dei diritti umani in tutta la società. Osserva che le leggi e le politiche contro il razzismo e lintolleranza non potranno avere piena efficacia se non saranno integrate da attività che riescano a suscitare comportamenti e atteggiamenti nuovi e a migliorare la comprensione reciproca.

Formazione di gruppi professionali

39. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a introdurre o rafforzare programmi di formazione mirati a sensibilizzare rispetto ai problemi collegati a razzismo e discriminazione, ivi compresi i pregiudizi sessisti, gli stereotipi e la discriminazione multipla, per i professionisti che si trovano più spesso in contatto con i gruppi presi di mira. A tale riguardo, la Conferenza europea attira lattenzione degli Stati partecipanti sullutilità di codici di condotta o di deontologia professionale.

Campagne di sensibilizzazione dellopinione pubblica

40. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a impegnarsi ad intraprendere campagne di informazione dellopinione pubblica o altre iniziative a più lungo termine, per sensibilizzare le rispettive società ai pericoli di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, e a sostenere le iniziative delle organizzazioni non governative in tale ambito. Tali campagne o iniziative dovranno essere rivolte a tutta la società, e in particolare ai giovani. In concomitanza con la proclamazione dellanno 2001 come Anno internazionale di mobilitazione contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e lintolleranza come da delibera della Assemblea Generale dellOnu, la Conferenza invita inoltre gli Stati partecipanti ad avviare senza indugio iniziative di informazione che incoraggino una presa di coscienza e unazione antirazzista nella società.

41. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti ad agevolare le attività di gruppo, anche agendo di concerto con gli enti locali e i professionisti interessati, ad esempio in ambito culturale, sportivo e socio-educativo, al fine di educare i giovani ai diritti umani e alla cittadinanza democratica, e a instillare in loro valori di solidarietà, rispetto e apprezzamento della diversità.

42. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a inquadrare in una prospettiva storica le esperienze del passato, quali la schiavitù, la tratta degli schiavi e il colonialismo, consentendo una riflessione a largo raggio su tali eventi in riferimento alle radici del razzismo, della discriminazione razziale e della xenofobia nella società contemporanea, e ad assicurare una vasta diffusione di tali conoscenze fra i giovani.

43. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a promuovere forme adeguate di ricordo dellOlocausto, in particolare proclamando una Giornata annuale in memoria dellOlocausto. Sollecita inoltre ad approfondire lo studio dellOlocausto nei suoi diversi aspetti e a contribuire a una migliore conoscenza dellOlocausto in ambito sia scolastico che extrascolastico.

44. Prendendo in considerazione i fenomeni di genocidio, pulizia etnica e segregazione razziale, da cui derivano gravi crisi umanitarie internazionali, la Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a sensibilizzare la società di fronte a tali fenomeni, intesi come manifestazioni di razzismo, discriminazione razziale e xenofobia.

45. Per un impegno sostenuto e coordinato di sensibilizzazione nelle scuole, fra le categorie professionali e nellopinione pubblica in generale, la Conferenza europea rileva che si potrebbe creare unefficace struttura anti-discriminazione costituendo un nucleo di esperti di formazione nella lotta contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, eventualmente inquadrandolo allinterno di un organismo specializzato già esistente. Le capacità di questo nucleo di esperti saranno potenziate in consultazione con i gruppi presi di mira, e si dovrà cercare di reclutare come formatori persone provenienti dagli stessi gruppi presi di mira.

Ruolo delle organizzazioni non governative

46. La Conferenza europea sottolinea con favore il ruolo di catalizzatore che hanno svolto le organizzazioni non governative nelle campagne di educazione ai diritti umani e di sensibilizzazione nei confronti del razzismo. Riconosce altresì la situazione precaria dei diritti umani e delle Ong antirazziste in molti paesi, e sollecita gli Stati a eliminare inutili ostacoli al funzionamento della società civile. Invita gli Stati partecipanti a rinsaldare la cooperazione con le organizzazioni non governative, avvalendosi della loro esperienza e competenza nellelaborazione delle leggi e delle politiche di governo e in altre iniziative. Invita inoltre gli Stati partecipanti a fornire un sostegno finanziario alle organizzazioni non governative nellambito delle attività di sensibilizzazione e di educazione ai diritti umani, senza compromettere la loro indipendenza.



INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE E MEDIA

Informazione e comunicazione

47. Linformazione è di cruciale importanza per lesercizio dei diritti e il principio della trasparenza. In proposito, la Conferenza europea incoraggia gli Stati partecipanti a creare un servizio che fornisca libero accesso alle fonti pubbliche di informazione sui diritti delle persone che si ritengono vittime di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza.

48. Anche la ricerca, lanalisi e la diffusione delle informazioni sono elementi essenziali per lelaborazione dellorientamento politico e dei processi decisionali. La Conferenza europea incoraggia gli Stati partecipanti ad accogliere, registrare e analizzare i dati concernenti il razzismo e lintolleranza a partire da una vasta gamma di fonti, tentando nel contempo di definire indicatori e criteri comuni per consentire il confronto dei dati a livello europeo. Dato che laccesso ai dati e la trasparenza della loro raccolta alimentano anche la fiducia sullattendibilità dei dati stessi, la Conferenza europea richiede agli Stati partecipanti di pubblicare e divulgare su larga scala i risultati delle ricerche sul razzismo e i fenomeni ad esso connessi. La Conferenza europea nota altresì che tale ricerca potrà essere effettuata anche in cooperazione con istituzioni europee e internazionali e organizzazioni non governative. Incoraggia gli Stati partecipanti a prendere in attenta considerazione le raccomandazioni delle strutture di monitoraggio competenti a livello nazionale, europeo e internazionale, ivi compresi gli studi della Commissione europea contro il razzismo e lintolleranza (ECRI) sui singoli paesi. In particolare, invita gli Stati parte della Convenzione internazionale sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale a dare vasta pubblicità ai rapporti periodici che inviano al Comitato per leliminazione della discriminazione razziale, nonché alle conclusioni e alle raccomandazioni formulate dal Comitato a seguito dellesame di tali rapporti.

49. La Conferenza europea è consapevole che le reti di informazione costituiscono uno strumento importante nella lotta contro il razzismo e la xenofobia. Incoraggia pertanto gli Stati partecipanti a organizzare e sostenere le iniziative di scambi periodici di informazioni a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, come pure a facilitare limpegno delle organizzazioni non governative a tale riguardo. La Conferenza europea nota che donne e uomini appartenenti ai gruppi presi di mira hanno assunto un ruolo leader nella costruzione di reti di organizzazioni non governative, contribuendo così a rafforzare lazione di tali gruppi. Tutti gli Stati partecipanti dovranno riconoscere limportanza dei media nelle comunità locali, in particolare le radio locali, che danno voce a donne e uomini dei gruppi presi di mira.

I media come specchio della società

50. La Conferenza europea riconosce che i media devono rappresentare la diversità di una società multiculturale.
Ritiene che le organizzazioni dei giornalisti e le imprese operanti nel campo dei media potranno riflettere sui punti seguenti:3

• importanza del reclutamento e della presenza di giornalisti dei gruppi presi di mira nei principali media, soprattutto nella televisione;

• reportage a tutto campo sulla società, attingendo a diverse fonti di informazione;

• reportage accurati e documentati sugli atti di razzismo e di intolleranza;

• nelle pubblicazioni e nei programmi, evitare il ricorso a stereotipi denigratori legati alle origini dei singoli individui;

• illustrare il comportamento individuale senza collegarlo alle sue origini, laddove ciò sia irrilevante;

• rappresentare la società nella sua diversità culturale, etnica e religiosa in maniera equilibrata e obiettiva, in un modo che rifletta anche le prospettive e il punto di vista dei gruppi presi di mira;

• presentare unaimmagine della diversità culturale e dellimmigrazione come elemento strutturale e positivo delle società europee;

• aprire alle tematiche interculturali il sistema e i programmi radiotelevisivi;

• sensibilizzare lopinione pubblica ai pericoli dellintolleranza, e inoltre farle comprendere meglio e apprezzare la diversità in tutte le sue forme;

• contestare i preconcetti cui si rifanno i commenti razzisti o xenofobi espressi a vario titolo nel corso di interviste, reportage, programmi di approfondimento, ecc.;

• elaborare un approccio multiculturale per la produzione mirata specificamente ai ragazzi e ai giovani, onde consentire loro di crescere nella consapevolezza che la società trova un arricchimento nelle differenze.


Codici di condotta e autodisciplina

51. Stante la grande influenza che possono esercitare i media e il loro ruolo positivo nel sensibilizzare lopinione pubblica sui vari problemi, e tenendo presente la libertà despressione e la necessità di indipendenza dei media, la Conferenza europea incoraggia i professionisti dei mezzi di comunicazione a considerare lelaborazione di codici di autodisciplina per quanto concerne la lotta al razzismo sui media.

Formazione

52. La Conferenza europea attira lattenzione sullimportanza del tirocinio e della formazione continua dei giornalisti e dei professionisti dei media in riferimento allimpegno a favore di una cultura improntata alla tolleranza, al rispetto e alla diversità. Gli Stati partecipanti dovranno incoraggiare le scuole di giornalismo e gli istituti per la formazione dei professionisti dei media a sottolineare questo aspetto nei loro programmi di studio fondamentali.

Pubblicità

53. La Conferenza europea attira lattenzione sulla potenza della pubblicità. In tale contesto, sottolinea lutilità di stabilire un codice di condotta nel settore pubblicitario che proibisca la discriminazione in base a razza, origine etnica o nazionale e religione. Ritiene inoltre i pubblicitari debbano rifiutare di farsi portatori di messaggi che presentino sotto una luce negativa la differenza culturale, etnica o religiosa, ad esempio rafforzando pregiudizi e stereotipi sessisti o di altra natura.

Ruolo di Internet

54. La Conferenza europea accoglie di buon grado il contributo positivo alla lotta contro il razzismo che può dare Internet tramite la sua rete di comunicazione rapida e globale. Invita gli Stati partecipanti a esaminare le possibili modalità di utilizzo sistematico di Internet, ad esempio tramite la creazione di un sito specifico, per fornire informazioni sulle buone pratiche nella lotta a razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza. Attira inoltre lattenzione sullutilizzo potenziale di Internet per creare reti di informazione e sensibilizzazione contro il razzismo e lintolleranza in ambito sia scolastico che extrascolastico.

Lotta contro i messaggi di incitamento allodio e al materiale razzista su Internet

55. Pur consapevole delle caratteristiche specifiche di Internet, e degli ostacoli che esse comportano nella lotta contro la diffusione del razzismo in rete, la Conferenza europea sollecita gli Stati partecipanti ad applicare per quanto possibile le leggi esistenti per perseguire i responsabili di incitamento allodio razziale su Internet e i loro complici. Raccomanda inoltre una preparazione specifica delle forze dellordine per poter affrontare il problema della diffusione di materiale razzista tramite Internet.

56. La Conferenza europea attira lattenzione degli Stati partecipanti sulla necessità di coordinare una tempestiva risposta internazionale al fenomeno in rapida evoluzione della diffusione di materiale razzista e di messaggi di incitamento allodio su Internet. A tale riguardo, chiede di rafforzare la cooperazione internazionale in ambito giudiziario e di concordare la creazione di strutture di pronto intervento. Entrando nel dettaglio, la Conferenza europea attira lattenzione degli Stati partecipanti, in vista di una loro azione individuale e congiunta, sui punti seguenti:

• necessità di distinguere le rispettive funzioni e responsabilità di access provider e host provider;

• importanza di includere la lotta contro razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza in tutte le attività presenti e future a livello internazionale che mirano a sopprimere i messaggi illegali su Internet;

• esigenza di avviare un dialogo con tutti i provider, per esaminare insieme misure volontarie per contrastare i siti razzisti: misure che potranno comprendere il blocco dei siti, un sistema di filtro o il rifiuto dellanonimato agli autori dei siti;

• esigenza di elaborare codici di condotta e misure di autodisciplina fra gli access provider e gli host provider.

57. La Conferenza europea attira inoltre lattenzione degli Stati partecipanti sullesigenza di una sensibilizzazione più attiva dei responsabili decisionali in merito al problema della diffusione di messaggi razzisti tramite Internet.



D. COOPERAZIONE A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE

58. Per completare gli interventi a livello nazionale e locale, la Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a incoraggiare, secondo il caso:

• uneffettiva cooperazione giuridica e giudiziaria a livello regionale e internazionale nella lotta contro razzismo, antisemitismo e xenofobia, onde impedire che i responsabili di atti razzisti o xenofobi possano beneficiare del fatto che il trattamento di tali reati varia da uno Stato allaltro;

• scambio di informazioni a livello europeo e internazionale fra gli organismi specializzati nazionali indipendenti e altri organismi indipendenti competenti nellintento di monitorare il razzismo e la discriminazione razziale;

• scambio di informazioni a livello europeo e internazionale fra funzionari della pubblica istruzione e altri responsabili dellelaborazione di programmi di studio che includano uneducazione interculturale e antirazzista.

Inoltre la Conferenza europea invita gli Stati partecipanti, secondo il caso, a:
• esortare il Commissario del Consiglio dEuropa per i diritti umani a continuare a sostenere gli Stati nella loro lotta contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, antisemitismo e intolleranza;

• valutare il modo migliore per rendere più efficace lazione della Commissione europea contro il razzismo e lintolleranza (ECRI);

• sostenere le attività del Centro europeo di monitoraggio sul razzismo e la xenofobia (EUMC) per costruire reti di monitoraggio e di scambio delle informazioni, in particolare un inventario di tutte le fondazioni, organizzazioni e reti impegnate nella lotta antirazzista in Europa;

• sostenere lazione dellOSCE nella lotta contro il razzismo e lintolleranza, con particolare riferimento allAlto Commissario per le minoranze nazionali, allUfficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani e al Rappresentante per la libertà dei media, anche attraverso missioni sul campo.

59. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti a chiamare giovani e donne a far parte delle loro delegazioni nazionali alla Conferenza mondiale contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e lintolleranza, e ad assicurare inoltre la trasparenza nella composizione delle delegazioni.

60. La Conferenza europea invita gli Stati partecipanti, le organizzazioni non governative e altri soggetti interessati della società civile, tenendo presenti le disposizioni della Convenzione internazionale sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, a portare avanti e a sostenere lazione delle Nazioni Unite di lotta a razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza, e a dare un contributo attivo e costruttivo alla terza Conferenza mondiale contro il razzismo.



1 In Italia è aperto un dibattito su quale sia il modo corretto di definire le popolazioni in questione, detti genericamente nomadi o zingari, che comprendono, oltre a Rom e Camminanti, anche lo specifico gruppo italiano dei Sinti. Lespressione inglese usata nel testo del Consiglio dEuropa e qui tradotta con nomadi Rom e Camminanti è Roma/Gypsies and Travellers.

2 Un elenco degli strumenti giuridici europei e internazionali utili nella lotta contro razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza figura nellAllegato 1.

3 Si veda anche lAllegato alla Raccomandazione n° R (97) 21 del Comitato dei ministri agli Stati membri del Consiglio dEuropa sui media e la promozione di una cultura di tolleranza.