Diritti umani delle donne e conflitti armati1

di Radhika Coomaraswamy
Relatrice speciale Onu sulla violenza contro le donne


Gli standard legali emergenti sul conflitto armato e la violenza contro le donne
Dall'ultimo rapporto della Relatrice speciale sulla violenza contro le donne durante i conflitti armati, la violenza contro le donne in tempo di guerra è continuata implacabile. Tuttavia, negli ultimi anni c'è stato un riconoscimento internazionale crescente della gravità di questi crimini e un impegno internazionale a creare un meccanismo di responsabilità.
Come la Relatrice speciale ha fatto notare in rapporti precedenti, lo stupro e altre violenze basate sul genere2 in tempo di guerra sono stati da lungo tempo vietati, benché spesso ignorati e raramente perseguiti. Solo negli ultimi anni, in seguito allo stupro e alla violenza sessuale sistematici connessi ai conflitti in Bosnia e in Ruanda, la comunità internazionale ha iniziato a sviluppare precisi standard legali per rendere chiaro, una volta per tutte, che tali pratiche possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità, e componenti del crimine di genocidio, come pure tortura o altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti e riduzione in schiavitù. Analogamente, solo di recente sono stati creati i meccanismi per facilitare l'indagine e il procedimento giudiziario di tali crimini, attraverso la creazione dei tribunali ad hoc per l'Ex-Jugoslavia e il Ruanda, e più recentemente della Corte penale internazionale.


A. La Corte Penale Internazionale
1. Il maggiore sviluppo dal precedente rapporto della Relatrice speciale (da qui in poi, il Rapporto del 1998) è stata l'approvazione, il 17 luglio 1998, dello Statuto della Corte penale internazionale, noto come Statuto di Roma. Al novembre 2000, 116 paesi avevano firmato e 23 ratificato il trattato, oltre un terzo del numero di ratifiche necessario perché esso entri in vigore.

2. Lo Statuto di Roma rende esplicito che lo stupro e altre violenze di genere sono fra i crimini più gravi di interesse della comunità internazionale, e li definisce specificamente come atti costitutivi di crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Secondo lo Statuto, lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituiscono anche una grave violazione della Convenzione di Ginevra (nei conflitti armati internazionali) o una grave violazione dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra (in un conflitto non internazionale) sono crimini di guerra.
Analogamente, lo Statuto definisce i crimini contro l'umanità, che comprendono la tortura, come pure «lo stupro, la schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, la gravidanza forzata, la sterilizzazione forzata, o qualsiasi altra forma di violenza sessuale di analoga gravità» se commessi come parte di un attacco esteso o sistematico diretto contro qualunque popolazione civile. Inoltre, lo Statuto definisce la «riduzione in schiavitù» come «l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare donne e bambini». Lo Statuto prevede anche che la persecuzione basata sul genere - come su basi politiche, razziali, nazionali, etniche, culturali, religiose o altre - possa costituire un crimine contro l'umanità.

3. Benché lo Statuto non faccia riferimento specifico allo stupro o altra violenza sessuale nel suo articolo sul genocidio, seguendo invece il linguaggio della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, le sue disposizioni possono essere usate per perseguire lo stupro e altre violenze sessuali (vedi ad esempio il caso Akayesu citato sotto). Lo Statuto prevede che atti costitutivi di genocidio includono «il cagionare gravi lesioni fisiche e mentali a membri del gruppo» e «l'imposizione di misure volte a impedire le nascite in seno al gruppo».

4. Altra cosa importante, lo Statuto comprende una clausola di non discriminazione, che richiede che l'applicazione e l'interpretazione del diritto da parte della Corte penale internazionale: «Devono essere compatibili con i diritti umani internazionalmente riconosciuti, e senza alcuna discriminazione fondata su basi quali il genere…».

5. Significativamente, lo Statuto di Roma riconosce specificamente le preoccupazioni relative ai bambini soldato, rendendo crimine di guerra il «reclutare o arruolare bambini di età inferiore a 15 anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità».

6. Oltre alle sue disposizioni legali concrete, lo Statuto di Roma si occupa di un certo numero di problemi strutturali che le attivisti per i diritti delle donne hanno considerato cruciali se la Corte deve funzionare come un meccanismo progressivo di giustizia per le vittime della violenza basata sul genere. Nella scelta dei giudici, gli Stati parti devono prendere in considerazione la necessità di «una rappresentanza equa di giudici di sesso femminile e maschile», e nominare «giudici con competenze legali su problemi specifici, compresi … la violenza contro le donne o i bambini». All'Ufficio del Procuratore si chiede analogamente di nominare consulenti con competenze sulla «violenza sessuale e di genere e la violenza contro i bambini».

7. Lo Statuto contiene anche una disposizione specifica per una Divisione per le vittime e i testimoni, che «fornirà, in consultazione con l'Ufficio del Procuratore, misure di protezione e sicurezza, consulenza e altra assistenza appropriata per testimoni, vittime e altri che siano a rischio a causa della [loro] testimonianza. La Divisione dovrà comprendere personale con competenze in materia di traumi, compresi i traumi relativi a crimini di violenza sessuale».

8. Benché molte caratteristiche della Corte penale internazionale siano sensibili ai problemi sollevati dalla violenza contro le donne in tempo di guerra, lo Statuto di Roma ha anche alcuni lati negativi rispetto ai diritti umani internazionali delle donne. La definizione di «gravidanza forzata» prevista dallo Statuto nell'articolo 7 (2) (f), richiede che chi commette il reato abbia «l'intenzione» di «modificare» la composizione etnica di una qualunque popolazione. Questa definizione solleva serie preoccupazioni sul perché la gravidanza forzata di qualunque tipo non debba costituire un reato. Inoltre, essa sembra avallare i pregiudizi relativi alla purezza etnica rendendo alcuni tipi di gravidanza forzata più gravi di altri.

9. Inoltre, lo Statuto di Roma definisce «genere» nell'articolo 7 (3) «in riferimento» ai «due sessi, maschile e femminile, nel contesto sociale». Questa definizione, ri-sottolineando la differenziazione biologica fra uomini e donne, impedisce approcci che si fondino sulla costruzione sociale di genere.

10. Infine, lo Statuto di Roma non prevede disposizioni per l'incognito dei/delle testimoni nei confronti dell'imputato, una volta che il caso va al processo. Benché nello Statuto ci siano misure di protezione dei testimoni, gli estensori hanno preferito porre l'enfasi sui diritti degli imputati rispetto alla sicurezza dei/delle singoli/e testimoni.


B. Giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per la Ex-Jugoslavia
11. Il Tribunale penale internazionale per la Ex-Jugoslavia (TPIJ) ha giocato un ruolo decisivo nel fissare parametri di giurisprudenza per il perseguimento della violenza sessuale in tempo di guerra. L'Ufficio del Procuratore ha riconosciuto che la violenza sessuale non costituisce solo una gamma di crimini internazionali, come i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, ma può anche costituire tortura, riduzione in schiavitù, gravi lesioni fisiche, e altri atti pertinenti, a condizione che gli elementi che costitutivi di tali crimini siano presenti nell'atto di violenza sessuale.
Ad oggi, le incriminazioni pubbliche da parte del TPIJ per crimini commessi durante la guerra nella Ex-Jugoslavia hanno addebitato crimini di aggressione sessuale come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, e genocidio. Inoltre, il TPIJ ha accusato un certo numero di presunti criminali di guerra di responsabilità gerarchica per crimini di aggressione sessuale in base all'articolo 7 (3) dello Statuto.

Il caso Tadic
12. Dusko Tadic, un membro delle forze serbo-bosniache che operavano nella municipalità di Prijedor, venne condannato dal Tribunale il 7 maggio 1997 per crimini contro l'umanità e crimini di guerra commessi durante la guerra nella Ex-Jugoslavia. Tadic, un ufficiale di basso livello nel famigerato campo di Omarska, non fu condannato per aver commesso direttamente un atto di aggressione sessuale, ma per la sua partecipazione a una generale, estesa e sistematica campagna di terrore che comprendeva percosse, tortura, aggressioni sessuali e altri maltrattamenti fisici e psicologici diretti verso la popolazione non serba della regione di Prijedor.

13. È particolarmente significativo che nel caso Tadic il Tribunale abbia ritenuto l'imputato colpevole di crimini contro l'umanità per atti criminali di persecuzione che comprendevano crimini di violenza sessuale. Invece di ripiegare sull'affermazione comune secondo la quale lo stupro è un atto accidentale o arbitrario perpetrato da soldati in cerca di sfogo per la loro energia sessuale, la decisione sul caso Tadic afferma categoricamente che lo stupro e la violenza sessuale possono essere considerati elementi costitutivi di una estesa e sistematica campagna di terrore contro una popolazione civile.
Non è necessario dimostrare che lo stupro in sé era esteso o sistematico, ma che esso era uno dei probabilmente numerosi tipi di crimine - il cui spectrum sia stato commesso su base estesa e sistematica comprendendo una campagna di terrore da parte dell'aggressore.

Il caso Blaskic
24. Tihomir Blaskic, un colonnello delle forze armate del Consiglio di difesa croato (HVO) e capo della zona operativa delle forze armate dell'HVO nella Bosnia Centrale durante gli eventi per i quali venne incriminato dal TPIJ, venne accusato sia di responsabilità penale diretta che di responsabilità gerarchica per crimini contro l'umanità, compresi stupri commessi in centri di detenzione.
Il 3 marzo 2000, Blaskic venne condannato per una gamma di violazioni del diritto umanitario, compresi crimini di guerra, gravi violazioni e crimini contro l'umanità contro la popolazione musulmano-bosniaca della Bosnia centrale. Egli non fu condannato per aver commesso direttamente i crimini elencati nell'atto di accusa ma sulla base del fatto che aveva «ordinato, pianificato, istigato o si era reso altrimenti complice della pianificazione, preparazione ed esecuzione di quei crimini».

25. La sentenza è importante, fra l'altro, per la sua discussione estesa di cosa costituisce crimine contro l'umanità. La corte elenca quattro elementi che costituiscono «un attacco sistematico», compresa «la perpetrazione di un atto criminale su scala assai vasta contro un gruppo di civili o la ripetuta e continua perpetrazione di atti disumani connessi uno all'altro».
La discussione dei crimini contro l'umanità da parte della corte è un contributo positivo allo sviluppo dello stupro come crimine di guerra. In base all'interpretazione di crimini contro l'umanità sia nei casi Tadic che Blaskic, lo stupro e l'aggressione sessuale di donne non devono essere necessariamente di per sé estesi o sistematici, ma la violenza sessuale può essere un elemento costitutivo di un'estesa o sistematica campagna che comprende altri atti criminali.

Il caso Celebici
26. Il 16 novembre 1998 il TPIJ emise la sua prima sentenza che condannava un criminale di guerra bosniaco specificamente per crimini di violenza sessuale, fra altri crimini di guerra. La Corte ritenne Hazim Delic, un musulmano bosniaco e vice-comandante di campo nel campo di prigionia di Celebici, colpevole di stupro e di aggressione sessuale nei confronti di due donne serbo-bosniache prigioniere nel campo nel 1992, e lo dichiarò colpevole, fra l'altro, di grave violazione (tortura) e crimini di guerra (tortura) per gli stupri. La corte ritenne anche Zdravko Mucic, un comandante di campo croato-bosniaco, colpevole di responsabilità gerarchica per gli abusi commessi contro detenute nel campo di Celebici, comprese uccisioni, torture, aggressioni sessuali, percosse, e altre forme di trattamento crudele e disumano.

27. La sentenza conferma che lo stupro e la violenza sessuale possono essere atti di tortura; la Camera di primo grado sottolineò che uno degli scopi proibiti della tortura è «per discriminazioni di qualsiasi tipo», compresa la discriminazione di genere; la corte ritenne un comandante di campo responsabile della violenza sessuale commessa dai suoi subordinati; essa adottò la definizione ampia e progressiva di stupro articolata dalla corte nel caso Akayesu (vedi sotto), e sottolineò che lo stupro e la violenza sessuale portano danni non solo fisici, ma anche psicologici.

28. Hazim Delic fu condannato a 20 anni di carcere per crimini commessi nel campo di Celebici, malgrado l'accusa avesse chiesto l'ergastolo. Delic fu ritenuto non colpevole di responsabilità gerarchica in tutti i crimini commessi dai suoi subordinati, benché fosse il vice comandante del campo sotto Mucic e prove del suo controllo di fatto sulle guardie del campo si trovino dappertutto nella sentenza. L'accusa è ricorsa in appello sia contro la sentenza di Delic che contro il verdetto. Mucic, Delic e Landzo hanno tutti presentato appello contro le loro condanne.

Il caso Furundzija
29. Anto Furundzija, un comandante locale di una unità speciale della polizia militare dell'HVO a Vitez, venne riconosciuto colpevole il 10 dicembre 1998 di tortura come co-perpetratore nello stupro di una donna musulmana bosniaca durante un interrogatorio, e di complicità nello stupro. Il caso fu il primo mai intentato esclusivamente per crimini di violenza sessuale di fronte a un tribunale internazionale, e contiene un certo numero di contributi progressivi alla giurisprudenza dello stupro come crimine di guerra.
La Corte confermò, fra l'altro, la condizione di stupro come crimine di guerra, in particolare in base all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra che trattano dei conflitti armati interni. Essa accettò la definizione del caso Akayesu di stupro, ma formulò una serie di elementi che proibiscono espressamente il sesso orale forzato, e affermò che gli elementi della tortura nei conflitti armati comprendono che almeno una delle persone in essa coinvolte sia un pubblico ufficiale o appartenente a «qualunque altra entità che eserciti un'autorità», aprendo così la porta a una serie di agenti, compresi paramilitari e altri irregolari che stuprarono e aggredirono sessualmente donne durante la guerra nella Ex-Jugoslavia con l'approvazione tacita e il sostegno dei vari militari, come potenziali torturatori.

30. Sfortunatamente, la Corte prese anche un certo numero di decisioni procedurali che sollevano preoccupazioni. In una decisione controversa, essa citò documenti di un consultorio per donne in Bosnia relativi a un trattamento psicologico che la Testimone A. aveva ricevuto dopo lo stupro.
Dopo un esame a porte chiuse per «determinarne l'attinenza e decidere se essi dovessero essere rivelati alle parti» la Camera decise che i documenti dovevano essere divulgati alla difesa e all'accusa. Benché alla fine Furundzija sia stato condannato, e la sua condanna confermata in appello, le decisioni procedurali prese dalla Corte, in particolare rispetto alla divulgazione dei documenti personali della Testimone A. devono destare preoccupazione, specialmente per il possibile impatto negativo su altre donne che si facessero avanti per cooperare con il Tribunale.

Il caso Foca
31. Nel giugno 1996, il TPIJ emise una incriminazione contro otto serbi di Bosnia per una gamma di reati sessuali commessi contro donne a Foca. Come osservò il TPIJ, l'incriminazione aveva un'importante portata legale, perché era «la prima volta che aggressioni sessuali venivano indagate con diligenza allo scopo di perseguirle in base alla rubrica di tortura e riduzione in schiavitù come crimini contro l'umanità».
Il caso Foca può essere distinto dai casi Tadic e Blaskic nel fatto che gli imputati sono accusati di crimini contro l'umanità per una campagna estesa e sistematica di violenza sessuale contro donne. Pertanto, lo stupro e l'aggressione sessuale in sé furono sistematici, costituendo «la perpetrazione di un atto criminale su scala assai vasta contro un gruppo di civili» necessaria per una accusa di crimini contro l'umanità. Il processo è attualmente in corso e una sentenza è attesa prima della fine dell'anno.

32. Il TPIJ ha incriminato un certo numero di individui per responsabilità gerarchica (o superiore) per crimini di violenza sessuale. Come già osservato nel caso Celebici, gli imputati furono condannati non per aver commesso materialmente il reato, ma a causa dello stupro e della violenza sessuale da parte di coloro che erano sotto il loro comando. Altri, compreso Radovan Karadzic, sono stati incriminati per crimini, compresi stupro e violenza sessuale, commessi da loro sottoposti.

33. Il 27 maggio 1998, il TPIJ incriminò un Capo di Stato in carica, Slobodan Milosevic, allora Presidente della Jugoslavia, per violazioni delle leggi o consuetudini di guerra e crimini contro l'umanità commesse da unità dell'esercito e della polizia operanti in Kosovo durante i primi cinque mesi del 1999. Milosevic è accusato per i suoi atti, come pure per la sua responsabilità di superiore. Benché l'atto di accusa non comprenda accuse relative a violenza sessuale, rappresentanti del TPIJ hanno pubblicamente dichiarato che intendono «indagare, e laddove appropriato incriminare e perseguire i perpetratori» di violenza sessuale nella provincia.


C. Giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda
34. Al dicembre 2000, il Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR) ha incriminato pubblicamente 45 persone: cinque di queste incriminazioni comprendono accuse di violenza sessuale. Quarantatré degli accusati sono detenuti con processo in corso, in attesa di processo o stanno scontando una condanna.

Il caso Akayesu
35. La decisione del TPIR in Prosecutor v. Akayesu (Procuratore contro Akayesu), emessa il 2 settembre 1998, ha riconosciuto per la prima volta che gli atti di violenza sessuale possono essere perseguiti come elementi costitutivi di una campagna di genocidio.
Jean-Paul Akayesu, all'epoca sindaco del comune di Taba, fu accusato di genocidio, crimini contro l'umanità, e crimini di guerra e di essere stato a conoscenza del fatto che venivano commessi atti di violenza sessuale e di averli facilitati, permettendo che essi venissero commessi in locali del comune. Akayesu fu accusato anche di essere stato presente mentre venivano commessi i crimini di violenza sessuale e di averli pertanto incoraggiati.

36. La sentenza Akayesu è inequivocabile nel suo pronunciamento, secondo il quale i crimini di violenza sessuale commessi nel comune di Taba e in tutto il Ruanda costituivano atti di genocidio: «Lo stupro e la violenza sessuale… costituiscono genocidio analogamente a qualunque altro atto, a condizione che vengano commessi con l'intento specifico di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo particolare, preso di mira in quanto tale… La violenza sessuale era parte integrante del processo di distruzione, avendo come obiettivo specifico le donne Tutsi e contribuendo in modo specifico alla loro distruzione e alla distruzione del gruppo dei Tutsi nel suo insieme».

37. La Camera di primo grado condannò Akayesu per il crimine di genocidio ritenendo «al di là di ogni ragionevole dubbio che l'Imputato avesse ragione di sapere e in effetti sapesse che si stava commettendo violenza sessuale nei locali del bureau communal o nelle loro vicinanze e che le donne venivano portate via dal bureau communal e violentate sessualmente. Non ci sono prove del fatto che l'Imputato abbia preso alcuna misura per impedire atti di violenza sessuale. In effetti, c'è la prova che l'Imputato ordinò, istigò e fu altrimenti complice di violenza sessuale».

38. La decisione della Corte nel caso Akayesu diede un contributo significativo all'evoluzione della giurisprudenza dello stupro come crimine di guerra, articolando una definizione estesa che colloca in pieno lo stupro su un piano di parità con altri crimini contro l'umanità. La sentenza Akayesu ridefinisce lo stupro come un attacco alla sicurezza della persona della singola donna, non al concetto astratto di virtù e non come una macchia sull'onore dell'intera famiglia o del villaggio.
Altra cosa significativa, la Corte ha definito che la violenza sessuale comprende la nudità forzata, stabilendo che gli atti di violenza sessuale non si limitano a quelli che implicano la penetrazione o anche il contatto sessuale. La sentenza afferma chiaramente che «la Camera giudica che lo stupro sia una forma di aggressione e che gli elementi centrali del crimine di stupro non possano essere colti da una descrizione meccanica di oggetti e parti anatomiche».
La «Camera definisce lo stupro come una invasione fisica di natura sessuale, commessa su una persona in circostanze coercitive». Le definizioni di stupro e violenza sessuale del caso Akayesu sono state accolte dal TPIJ e sono servite da definizione internazionalmente accettata di crimini di violenza sessuale in tutti i casi trattati dal TPIJ fino ad oggi (si vedano i casi Celebici e Furundzija discussi sopra).

Il caso Musema
39. Il 27 gennaio 2000 il TPIR giudicò che Alfred Musuma, direttore della Tea Factory di Gisovu, aveva personalmente aggredito dei Tutsi, e aveva incitato i suoi dipendenti nella fabbrica ad aggredirli, nel corso di violenti attacchi nell'aprile e maggio 1994. Musuma fu anche riconosciuto colpevole di aver stuprato una giovane donna Tutsi di nome Nyiramusugi, mentre altri quattro uomini la tenevano ferma, e di essersene poi andato, mentre gli altri quattro la stupravano a loro volta e la lasciavano morta.
La corte giudicò che Musema avesse una responsabilità individuale sia per il suo atto di stupro, che per essere stato complice degli altri stupratori. La corte giudicò che le prove presentate - considerando sia gli assassinii come gli atti di gravi lesioni fisiche e mentali, compreso lo stupro e altre forme di violenza sessuale - equivalevano a genocidio.
In relazione alla violenza sessuale, la corte affermò: «Atti di stupro e violenza sessuale furono parte integrante del piano concepito per distruggere il gruppo dei Tutsi. Tali atti avevano per obiettivo in particolare le donne Tutsi, e contribuirono in modo specifico alla loro distruzione e perciò a quella del gruppo Tutsi in quanto tale». Significativamente, la corte giudicò anche che «l'Imputato era a conoscenza di un attacco esteso o sistematico alla popolazione civile. La Camera giudica che lo stupro di Nyiramusugi da parte dell'Imputato era compatibile con il modello di questo attacco e formò parte di esso», e perciò giudicò Musema colpevole di crimine contro l'umanità (stupro). Musema fu condannato all'ergastolo.

40. Oltre a quelli sopra citati, sono attualmente in corso un certo numero di casi che hanno per oggetto la violenza sessuale. Arsène Shalom Ntahobali, il gestore di un negozio locale, fu incriminato assieme a sua madre Pauline Nyiramashuhuko, ex ministra per lo Sviluppo delle donne e la Famiglia, con accuse di genocidio, crimini contro l'umanità e violazioni dell'articolo 3 comune. Egli è accusato, fra l'altro, di aver eretto un blocco stradale dove vennero rapiti, maltrattati e uccisi membri del gruppo etnico Tutsi. Ntahobali è anche accusato di aver stuprato donne Tutsi, e sia lui che sua madre sono accusati di aver costretto donne Tutsi a spogliarsi in pubblico. Anche l'atto di accusa emendato contro Laurent Semanza comprende accuse di violenza sessuale.
Il Procuratore presenterà al processo le prove secondo cui l'imputato incitò dei paramilitari a stuprare donne Tutsi. Il suo processo è iniziato il 16 ottobre 2000, e sta continuando. Analogamente, nell'atto di accusa emendato contro Ignace Bagilishema, bourgmestre di Mabanza dal 1980 al 1994, il Procuratore asserisce che l'imputato incitò degli Hutu a stuprare donne Tutsi prima di ucciderle.


D. Indirizzi futuri e problemi irrisolti
41. Il TPIJ ha fatto progressi significativi nell'incriminare e nel perseguire presunti autori di crimini di violenza sessuale. Tuttavia, solo poco più di metà di coloro che sono stati incriminati pubblicamente sono attualmente detenuti. Numerose donne bosniache hanno detto a gruppi internazionali di difesa dei diritti umani che esse hanno paura di testimoniare al TPIJ e di tornare alle loro case di prima della guerra perché la maggior parte dei presunti autori dei crimini vivono ancora in queste zone e vi esercitano il potere come politici, funzionari comunali, ufficiali di polizia e uomini di affari.
Devono essere intensificati gli sforzi per arrestare coloro che sono stati incriminati. Analogamente, attivisti dei diritti delle donne in Ruanda hanno ammonito che la mancanza di informazione sul TPIR e la mancanza di «fiducia sul fatto che la corte prenderà davvero le misure necessarie a proteggerle dall'essere pubblicamente identificate» sono ragioni per cui donne vittime di violenza sessuale non si fanno avanti a parlare con gli inquirenti del TPIR.

42. Il fatto che criminali di guerra continuino a vivere liberamente assai vicino a potenziali testimoni e che i testimoni abbiano ancora paura di esporsi in pubblico ha gravi implicazioni per il lavoro dei Tribunali e rende essenziale la necessità di programmi energici di protezione dei testimoni. In particolare nelle fasi che precedono e che seguono il processo, è necessario che ci siano misure di protezione e di sostegno più adeguate per i testimoni e le loro famiglie. Misure di protezione a lungo termine - sotto forma di cambiamento di residenza, anonimato, asilo - sono state estremamente rare e offerte solo in circostanze assai eccezionali.
Mentre sono stati fatti progressi significativi sul fronte della giurisprudenza rispetto al perseguimento della violenza sessuale come crimine di guerra, questi progressi devono essere rafforzati da uno sforzo concertato per mettere in atto meccanismi di protezione dei testimoni che infondano fiducia e offrano sicurezza personale alle donne che vogliono testimoniare.

43. Il TPIJ dovrebbe rivedere le sue regole procedurali per includere il diritto al segreto relativamente a documenti medici o di consulenza per stupro che ne proibisca la divulgazione a meno che la corte sia convinta, dopo un esame a porte chiuse, della tesi della difesa secondo cui i documenti sono non solo pertinenti ma scagionatori.




NOTE

1 Tratto dal Rapporto 2001 della Relatrice speciale ONU sulla violenza contro le donne., le sue cause e conseguenze, intitolato La violenza contro le donne perpetrata e/o condonata dallo Stato in tempi di conflitto armato (19972000), Ginevra, 23 gennaio 2001.

2 Gender-based violence: il termine è stato qui tradotto letteralmente, ma il senso con il quale viene usato corrisponderebbe di più, in italiano, allespressione violenza sessista, o violenza fondata sulla differenza di genere.