L'integrazione di un punto di vista di genere nel lavoro degli organi dei trattati



Come documenta un rapporto del Segretariato generale delle Nazioni Unite1, a partire dalla metà degli anni novanta sono stati stabiliti contatti tra la Commissione Cedaw e le commissioni di monitoraggio dei principali trattati2, ed è iniziato un lavoro di gender mainstreaming , cioè di integrazione di un punto di vista di genere, nellattività dei comitati stessi3. Con risultati che variano notevolmente.
In alcuni casi ci si è limitati allindividuazione delle donne, anzi di gruppi ristretti di donne, come vittime di un comportamento che violava un diritto sancito dal trattato. Il Comitato contro la discriminazione razziale ha stabilito, per esempio, che quando ancora Hong Kong era sotto il dominio inglese, la regola delle due settimane, cioè lobbligo di lasciare la città entro 14 giorni se si rimaneva disoccupati, esponeva particolarmente le lavoratrici domestiche filippine a abusi e ricatti da parte dei datori di lavoro e costituiva una discriminazione contro di loro.
In altri casi invece il lavoro è stato più generale, e ha portato alla revisione dellinterpretazione dei diversi articoli del trattato da parte del comitato di monitoraggio (attraverso la formulazione dei Commenti generali). È quanto ha fatto per esempio il Comitato sui diritti umani, da sempre attento alluguaglianza tra uomini e donne perché sancita espressamente dallarticolo 3 della Convenzione sui diritti civili e politici, adottando il Commento generale 18 sulla non discriminazione e includendo riferimenti alla differenza di genere nel Commento generale 4 relativo proprio allarticolo 3. La stessa procedura è stata utilizzata dal Comitato sui diritti economici, sociali e culturali per una rilettura dellarticolo 11 in tema di alloggi: «Il diritto a unabitazione adeguata vale per chiunque. Il riferimento a lui e alla sua famiglia contenuto nellarticolo 11, paragrafo 1, riflette una concezione dei ruoli di genere e della struttura socio-economica comunemente accettata nel 1966 quando la Convenzione è stata adottata, e non può oggi essere letto come escludente da tale diritto i singoli individui o le famiglie monoparentali a guida femminile. Il concetto di famiglia deve essere inteso in senso lato. Sia gli individui che le famiglie hanno diritto a unabitazione adeguata, senza distinzione alcuna di età, condizione economica, stato civile o di parentela […]»*.
Il processo di reinterpretazione dei diritti umani come diritti delle donne è attualmente in corso e si scontra con una serie di difficoltà, segnalate dal Segretariato generale delle Nazioni Unite:
- mancano, semplicemente perché spesso non sono richiesti, dati disaggregati per genere. Questo rende praticamente impossibile o molto difficile lindividuazione delle violazioni contro le donne allinterno delle violazioni genericamente sanzionate dalle diverse convenzioni;
- non tutti i comitati che valutano le violazioni delle diverse convenzioni (razzismo, diritti civili e politici, diritti economici sociali e culturali ecc.) hanno modificato le proprie linee guida per la compilazione e la valutazione dei rapporti degli stati in modo da includere le violazioni dei diritti delle donne;
- non tutti i comitati sono composti da membri sensibili ai problemi delle donne;
- non sempre le organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani, e che costituiscono una fonte preziosa di dati per individuare e verificare le violazioni delle convenzioni, tengono in adeguato conto i diritti delle donne.
«Integrare la prospettiva di genere nel lavoro dei comitati di monitoraggio dei trattati sui diritti umani - scrive il Segretariato generale - solleva problemi concettuali e istituzionali. Concettualmente, una dimensione di genere dei diritti umani richiede di più del semplice riconoscimento che le donne subiscono le stesse discriminazioni subite dagli uomini; di più che unattenzione alle discriminazione subite dalle donne nellesercizio dei diritti sanciti dai trattati; e di più che lattenzione a questioni di particolare rilevanza per le donne, come la violenza o i diritti sessuali e riproduttivi. Lintegrazione di una prospettiva di genere nei diritti umani, o gender mainstreaming, richiede un approccio concettuale ai diritti che tenga conto delle diverse costruzioni della realtà di uomini e donne, in maniera tale da prevenire, o quanto meno ridurre, gli svantaggi di queste ultime»4.



Tratto da I diritti delle donne sono diritti umani, di Cristiana Scoppa, in ?????, a cura di Stefania Bartoloni.

1 Trends regarding the integration of a gender perspective into the work of United Nations Human Rights Treaty Bodies, Rapporto del Segretariato generale presentato alla decima riunione dei presidenti delle commissioni di monitoraggio dei trattati sui diritti umani, 3 settembre 1998, contenuto in Gender integration into the Human Rights System. Report of the workshop, United Nations Office at Geneva, 26-28 maggio 1999, e riassunto in Women 2000, pubblicazione della Division for the advancement of women, New York, dicembre 1998.

2 Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali è incaricato del monitoraggio della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; il Comitato diritti umani è incaricato del monitoraggio della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici; il Comitato sulleliminazione delle discriminazioni razziali è incaricato del monitoraggio della Convenzione per leliminazione di ogni forma di discriminazione razziale; il Comitato contro la tortura è incaricato del monitoraggio della Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; il Comitato sui diritti dellinfanzia è incaricato del monitoraggio della Convenzione sui diritti dellinfanzia.

3 È stata la Conferenza di Pechino a indicare nellintegrazione di un punto di vista di genere in tutte le politiche e programmi a tutti i livelli, nazionale, locale e internazionale, la strategia principale per arrivare a una parità di fatto tra uomini e donne in grado di tenere conto delle diverse esigenze e implicazioni legate alla differenza di genere (concetto riassunto nellespressione inglese gender equality). Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (Ecosoc) ha successivamente definito il gender mainstreaming come «il processo attraverso cui vengono valutate tutte le implicazioni per le donne e per gli uomini di ogni azione progettata, compresa lattività legislativa, politica e di programmazione, in tutti i campi e a tutti i livelli […] per garantire che donne e uomini ne traggano gli stessi vantaggi e non si perpetui la disuguaglianza» (Ecosoc, Agreed Conclusions 1997/2).

4 General Comment 4/1997, in Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplment. n° 2.