Eguaglianza tra i sessi e non discriminazione: la posizione del Comitato diritti umani1
Nel marzo 2000, il Comitato diritti umani ha fornito la propria interpretazione dell'articolo 3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, in una nuova Raccomandazione generale di vasta portata, sull'eguaglianza dei diritti di uomini e donne.2
Il Comitato diritti umani ha confermato che:
- l'eguaglianza fra i sessi rappresenta un principio trasversale che va applicato all'esercizio di tutti i diritti: civili, culturali, economici, politici, e sociali;
- il diritto all'eguaglianza fra i sessi non comporta semplicemente il diritto alla discriminazione, ma comporta l'attuazione di azioni positive;
- gli stati parte hanno l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie a mettere ciascuna persona in condizione di esercitare i diritti sanciti dal Patto ";su base egualitaria e nella loro totalità" ;.
Tali misure comprendono:
- la rimozione degli ostacoli all'esercizio paritario di ciascuno dei diritti;
- l'educazione ai diritti umani, sia della popolazione in generale che dei funzionari della pubblica amministrazione;
- l'adeguamento della legislazione interna, in modo tale da dare attuazione agli impegni stabiliti dal Patto.
Lo stato parte non deve limitarsi ad adottare misure di tutela dei diritti, ma deve anche adottare azioni positive in tutti i campi, in modo tale da ottenere un empowerment delle donne, efficace e su base egualitaria.
Gli stati parte devono fornire informazioni sul ruolo effettivo delle donne nella società, in modo che il Comitato possa verificare quali misure, oltre alle norme legislative, siano state o debbano essere adottate per dare attuazione ai suddetti obblighi."
Le vaste implicazioni della Raccomandazione generale appaiono manifeste nel requisito imposto dal Comitato agli stati parte di vietare la discriminazione in base al sesso3, e di "porre fine alle azioni discriminatorie sia nel settore pubblico che in quello privato" ; (la sottolineatura è aggiunta da noi). Nelle osservazioni conclusive emanate dopo l'esame dei rapporti degli stati parte, il Comitato diritti umani ha sempre più decisamente sottolineato la necessità di adottare misure adeguate per combattere la discriminazione da parte di soggetti non statali.4
Nella Raccomandazione generale, il Comitato ha affermato di essere profondamente cosciente del fatto che "in tutto il mondo la disuguaglianza nell'esercizio dei diritti da parte delle donne è profondamente radicata nella tradizione, nella storia e nella cultura, compresi gli atteggiamenti di tipo religioso." Effettivamente, il ruolo subordinato delle donne in alcuni paesi è illustrato dalla tragica incidenza della selezione pre-natale e degli aborti di feti di sesso femminile. Tenendo presente che le donne sono particolarmente vulnerabili in caso di conflitti armati interni o internazionali, gli stati parte devono adottare misure specifiche per proteggere le donne dallo stupro, dal sequestro di persona, e da altre forme di violenza fondata sulla differenza di genere.
La Raccomandazione generale esamina anche l'applicazione del principio di eguaglianza a:
- il problema della tratta di donne e bambine e della prostituzione forzata;
- la libertà di movimento;
- la possibilità di utilizzo del sistema giudiziario;
- la gestione della cosa pubblica;
- l'eguaglianza fra bambini e bambine;
- i cosiddetti "crimini d'onore" ;
- la diffusione di materiale osceno e pornografico che rappresenta le donne come oggetti di violenza;
- la salute riproduttiva;
- l'eguaglianza all'interno della famiglia.
Per ciò che riguarda i diritti riproduttivi delle donne, il Comitato affronta fra gli altri, temi quali:
- le violazione del diritto alla privacy in materia di sterilizzazione e aborto;
- le interferenze da parte di soggetti privati;
- il diritto alla vita delle donne, riferito anche al tasso di natalità, e alla mortalità delle donne per motivi legati alla gravidanza e al parto;
- le misure adottate per aiutare le donne a prevenire gravidanze indesiderate, e per garantire che esse non siano costrette a ricorrere ad aborti clandestini, a rischio della vita.
Per quanto riguarda il divieto di tortura e maltrattamenti, il Comitato afferma approfondisce, fra gli altri, i temi della violenza domestica e di altri tipi di violenza contro le donne, compreso lo stupro, l'aborto forzato, la sterilizzazione forzata, le mutilazioni genitali.
Sul principio di eguaglianza all'interno della famiglia, il Comitato sottolinea che il diritto di sposarsi comporta l'eguaglianza fra uomini e donne nel contrarre matrimonio solo in base al proprio libero e pieno consenso.
Tra i fattori che possono limitare tale diritto, quelli relativi a:
- l'età minima al di sotto della quale non è consentito il matrimonio;
- le norme statutarie o consuetudinarie in base alle quali invece della donna è un suo tutore a dare il consenso al matrimonio;
- le leggi che consentano allo stupratore una estinzione o riduzione delle proprie responsabilità penali nel caso in cui sposi la vittima dello stupro.
Il Comitato sottolinea infine che:
- la poligamia viola la dignità delle donne e deve essere abolita;
- l'eguaglianza all'interno del matrimonio significa che moglie e marito devono condividere in modo egualitario responsabilità ed autorità all'interno della famiglia;
- è dovere degli stati garantire l'eguaglianza in materia di scioglimento del matrimonio, il che esclude la possibilità del ripudio.
Ginevra, 10 maggio 2000
1 Tratto da: UFFICIO DELL'ALTO COMMISSARIO PER I DIRITTI UMANI DELLE NAZIONI UNITE: "CONSOLIDARE LE CONQUISTE, E ANDARE AVANTI: I DIRITTI UMANI DELLE DONNE A CINQUE ANNI DA PECHINO" ;, Ginevra, Maggio 2000, paragrafi 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 36, 37, 38.
2 Per un testo completo, in versione originale, del General Comment 28, vedi CCPR/C/21/Rev.1/Add 1 (disponibile anche sul sito www.unhchr.ch). Questa Raccomandazione generale, articolata in 32 paragrafi, fa tesoro dei 23 anni di esperienza del Comitato, sia nel contesto di come si è evoluta la sua giurisprudenza in base al Protocollo facoltativo, sia nell'esame dei rapporti iniziali e periodici presentati dagli stati parte che hanno ratificato il Patto. Il Comitato ha anche tenuto conto dell'evoluzione normativa di altri comitati di esperti delle Nazioni Unite, nonché della giurisprudenza delle commissioni e dei tribunali regionali sui diritti umani.
Nota della traduttrice: il testo italiano della Raccomandazione generale n.28 è disponibile su questo sito, nella biblioteca "i testi" .
3 In una decisione del 1994, nel caso di Toonen contro l'Australia, il Comitato diritti umani ha affermato che "il riferimento al 'sesso' nell'articolo 2, comma 1, e nell'articolo 26 del Patto, va inteso come comprensivo anche dell'orientamento sessuale." ;
4 A questo proposito, da notare che la Relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie si è occupata di rapporti relativi a persone che secondo le denunce avrebbero ricevuto minacce di morte, o avrebbero subito esecuzioni extragiudiziali, a causa del loro orientamento sessuale. Nel suo ultimo rapporto alla Commissione diritti umani, la relatrice speciale ha sollecitato i governi a rinnovare i loro sforzi per proteggere la sicurezza e il diritto alla vita di persone appartenenti a minoranze sessuali, e a garantire che i casi di omicidio e minacce di morte siano oggetto di indagini rapide e approfondite. La relatrice ha sottolineato che non deve avvenire in nessuna circostanza che questioni relative all'orientamento sessuale siano punibili con la morte.