La relatrice speciale sulla vendita di bambini e sulla prostituzione e la pornografia minorili*



Mandato e cornice legale
La relatrice speciale sulla vendita di bambini e sulla prostituzione e la pornografia minorili è stata nominata nel 1990 per esaminare le questioni legate a questi fenomeni, compresi i fattori causali e le loro conseguenze.

La Convenzione sui diritti dellinfanzia (CRC) è la cornice legale principale per le attività della relatrice speciale. Particolarmente significative sono le norme relative a: prevenzione delle discriminazioni; violenze, sfruttamento o maltrattamenti da parte di genitori o tutori; adozioni; sfruttamento economico e lavoro potenzialmente pericoloso per i bambini; sfruttamento sessuale e violenza sessuale, compreso lutilizzo dei bambini a scopo di sfruttamento in materiali pornografici; il rapimento o la vendita ed il traffico di bambini; le tutele contro ogni forma di sfruttamento; la tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la tutela e la cura dei bambini in situazioni di conflitto armato; e le misure per promuovere il recupero ed il reinserimento sociale di bambini vittime di qualsiasi forma di sfruttamento o di abuso (Articoli 2, 19, 21, 32 e 34-39). La CRC definisce minori tutte le persone al di sotto dei 18 anni di età a meno che nella giurisdizione di competenza, il raggiungimento della maggiore età non avvenga in età più precoce (Articolo 1).

Le linee guida che indirizzano lazione dei governi sono definite in maniera dettagliata nella Dichiarazione e nel Piano dAzione del Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stoccolma 1996) e nel Programma dAzione per la prevenzione della vendita di bambini e della prostituzione e dello sfruttamento dei minori, adottato dalla CHR.1

Allo stato attuale, la relatrice speciale definisce la vendita di bambini come il trasferimento, più o meno permanente, dellautorità e/o della custodia parentale, in cambio di favori o compensi economici o di altra natura .
Tra questi troviamo la vendita finalizzata a:

1. Traffico di bambini/e a scopo di prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale;
2. Adozioni a scopo di lucro;
3. Prostituzione;
4. Pornografia
5. Lavoro minorile;
6. Utilizzo di bambini in conflitti armati; e
7. Espianto dorgani.

Questa definizione si applica anche alla vendita di bambine a scopo matrimonio.

La prostituzione minorile viene attualmente definita dalla relatrice speciale come latto di impegnare o offrire i servizi di un bambino o di una bambina affinchè compiano atti sessuali, con la persona in questione o con altra persona, in cambio di soldi o di favori. La pornografia minorile così come viene definita dalla relatrice speciale, comprende i seguenti tipi di materiali finalizzati alla gratificazione sessuale di chi ne fruisce: immagini di bambini impegnato in unattività sessuale esplicita; immagini che coivolgono lesibizione lasciva di organi genitali di bambini; e pornografia audio. La produzione e la distribuzione di tali materiali, ed anche il loro utilizzo, ricadono allinterno di questa definizione.

Applicazione del mandato
La relatrice speciale ha adottato un approccio multidisciplinare per il proprio mandato. I rapporti dei primi quattro anni del mandato esaminavano ampiamente le cause economiche, sociali e culturali di questi abusi, compresi gli effetti di politiche macro-economiche. Essi enfatizzavano il rapporto tra limpegno per realizzare i diritti dei bambini e la prevenzione degli abusi coperti dal mandato. Il riconoscimento del bambino come soggetto portatore di diritti e lapplicazione dei diritti garantiti dalla CRC venivano individuati come elementi indispensabili allinterno di strategie nazionali ed internazionali per eliminare la vendita di bambini e la prostituzione e pornografia minorile.

Negli ultimi rapporti, la relatrice speciale si è focalizzata sullo sfruttamento sessuale dei bambini a scopo di lucro, individuando nel sistema giudiziario, nellistruzione e nei media gli strumenti chiave, o i catalizzatori, della prevenzione e dellintervento. Nelle raccomandazioni relative al sistema giudiziario, la relatrice si è occupata delle misure per imporre il rispetto delle norme, e dei procedimenti penali nei tribunali, ponendo laccento sulla tutela delle vittime e sulla necessità che la giustizia penale non infierisca ulteriormente sui bambini e sulle bambine.

Integrazione dei diritti umani delle donne
Lanalisi compiuta dalla relatrice speciale sullo sfruttamento sessuale a scopo commerciale indica le discriminazioni basate sul sesso, la razza, la casta e la classe come fattori causali significativi. Secondo a relatrice speciale, la maggiore esposizione delle bambine al rischio di sfruttamento sessuale è legata alla discriminazione di genere, dal punto di vista di una sistematica sottovalutazione delle donne in termini economici, delle pratiche sociali e delle strutture di potere che danno agli uomini più poteri e privilegi rispetto alle donne, e dellesistenza di una cultura della violenza contro le donne, che comprende stupri e incesti.

La relatrice speciale ha sottolineato che le informazioni e le analisi dotate di una specificità di genere sono essenziali per sostenere strategie efficaci di prevenzione e di intervento. In base alle informazioni raccolte nelle sue visite sul posto, la relatrice speciale ha individuato differenze di genere che riguardavano sia le vittime che i carnefici. Le differenze tra bambine e bambini vittime di sfruttamento sessuale a scopo di lucro riguardano: le modalità di adescamento; il modus operandi ed i luoghi scelti; la possibilità per le vittime di uscire da quella situazione; e le conseguenze dellabuso. Tra i responsabili la maggioranza dei pedofili, dei violentatori di bambini e dei clienti del turismo sessuale sono uomini.

Come lo sfruttamento sessuale a scopo commerciale delle bambine, così altre forme di sfruttamento sessuale e di vendita di bambine sono legate ad una discriminazione di genere. Il mandato fornisce un contesto in cui documentare ed analizzare le connessioni tra:

• Le pratiche discriminatorie contro le bambine, come la preferenza per i figli maschi, e le restrizioni formali nellaccesso allistruzione ed alle risorse economiche;
• La condizione di disuguaglianza delle donne nella vita pubblica e nella famiglia;
• Il venir meno al dovere di rispettare e garantire i diritti dei bambini e delle bambine, come imposto dalla CRC; e
• Le specifiche violazioni di cui si occupa il mandato.


In questa cornice, tra gli esempi di abusi contro le bambine che si potrebbero portare allattenzione della relatrice speciale troviamo: lo sfruttamento sessuale delle bambine allinterno della famiglia o della loro comunità la vendita o il traffico di bambine a scopo matrimonio; la vendita o il tratta di bambine per il lavoro domestico, agricolo, o industriale; destinazione di bambine al ruolo di schiave rituali di capi religiosi o di schiave presso santuari religiosi; ed il venir meno al dovere di garantire la sicurezza e il recupero alle bambine che sono state vittime di traffici. Valutare la misura in cui lazione di uno specifico governo per prevenire le violazioni e favorire il recupero ed il reinserimento delle vittime, tenga conto del genere, può aiutare la relatrice speciale a definire strategie efficaci per la prevenzione ed il recupero.

La relatrice speciale ha sottolineato che le strategie per la prevenzione e lintervento devono essere tagliate su misura per il contesto specifico in cui verrranno applicate. La sua analisi delle leggi e delle politiche nazionali, finalizzate ad eliminare le violazione ed a promuovere il recupero ed il reinserimento sociale delle vittime in specifici contesti nazionali, può contribuire a chiarire il rapporto tra i diritti delle bambine e leliminazione della vendita di bambini e di prostituzione e pornografia minorili.



* Tratto da Promuovere la trasparenza per i diritti umani delle donne. Lavorare con gli organismi tematici speciali della Commissione sui Diritti Umani. Integrare un punto di vista di genere nel lavoro dei relatori speciali e dei gruppi di lavoro della commissione sui diritti umani, a cura dellUfficio dellAlto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite.



Per approfondire

link a

Convenzione sui diritti dellinfanzia nella Biblioteca TESTI

bambine nella biblioteca temi (ricerca per soggetti)

1Risoluzione CHR 1997/18