Il relatore speciale sull'intolleranza religiosa*



Mandato e cornice legale
Il relatore speciale sullintolleranza religiosa è stato nominato nel 1986, per esaminare episodi ed iniziative di governo incompatibili con la Dichiarazione sulleliminazione di tutte le forme di intolleranza religiosa e delle discriminazioni in base alla religione o al credo e per raccomandare misure correttive.

La Dichiarazione fornisce la cornice legale principale per le attività del relatore speciale. Sia lUDHR, che lICCPR, che la Convenzione sui diritti dellinfanzia (Convention on the Rights of the Child CRC) sanciscono garanzie fondamentali di libertà religiosa e proibiscono le discriminazioni religiose. La Dichiarazione enuncia tali garanzie in maniera più dettagliata, specificando i diritti relativi ad aspetti specifici della libertà religiosa e definisce lintolleranza o le discriminazioni basate sulla religione o sul credo. Inoltre, si appella ai governi affinchè prendano misure legislative e di altra natura per prevenire ed eliminare tali discriminazioni ed intolleranze. Come lUDHR e lICCPR, la Dichiarazione tutela i diritti a cambiare religione o convinzione, a seguire una religione o convinzione religiosa, a praticarla, ad osservarla e ad insegnarla. Analogamente, lUDHR, lICCPR e la Dichiarazione garantiscono il diritto a non professare alcuna religione o credo.

Sia lICCPR (Articolo 18 (3)) che la Dichiarazione (Articolo 1 (3)) consentono ai governi di limitare le manifestazioni religiose, nel caso in cui tali restrizioni siano:

1. Stabilite dalla legge;
2. Necessarie per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico, di salute pubblica o morali e per proteggere il diritto fondamentale alla libertà degli altri.


Tra le altre normative di rilievo per il mandato troviamo le garanzie dei diritti violati da atti di discriminazione o di intolleranza, come il diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della persona, ed i diritti allistruzione, al lavoro, e alle migliori condizioni possibili di salute mentale e fisica.

Applicazione del mandato
Il relaore speciale classifica le comunicazioni nelle seguenti categorie, in base alla violazione de:

• Il divieto delle discriminazioni basate sulla religione o sul credo;
• Il principio di tolleranza (come gli attacchi violenti o altri atti di estremismo religioso);
• Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione o convinzione (come le conversioni forzate, proibire o limitare le conversioni, e le violazioni associate allobiezione di coscienza);
• La libertà di manifestare la propria religione o credo (ad esempio attraverso un controllo da parte del governo sulle pratiche religiose o sulleducazione religiose);
• Le libertà legate al controllo ed allutilizzo dei beni o degli oggetti appartenenti ad una religione; e
• Il diritto alla vita, allintegrità fisica ed alla sicurezza della persona.


Le violazioni riportate con maggiore frequenza coinvolgono le discriminazioni contro le minoranze religiose e le limitazioni alla libertà religiosa. I diritti delle minoranze religiose in paesi con una religione dominante, sono argomento di particolare interesse e preoccupazione per il relatore speciale. La legislazione internazionale sui diritti umani non proibisce di instaurare una religione di Stato, ma proibisce le discriminazioni contro le persone ed i gruppi che non appartengono alla religione di Stato (comprese le misure che limitano le assunzioni nel pubblico impiego esclusivamente a chi professa la religione dominante, o che garantiscono a questi ultimi alcuni privilegi economici). Il relatore speciale ha sottolineato che la religione assume tipicamente una dimensione politica, sociologica e culturale che la rende parte della vita pubblica. Egli ha enfatizzato la necessità che il rapporto tra lo Stato ed i suoi cittadini sia indipendente dalla religione.1

Il mandato comprende gli atti di discriminazione ed intolleranza compiuti da privati cittadini o da gruppi di privati cittadini e le violazioni commesse dai funzionari pubblici. Il relatore speciale riferisce in materia di violenze collettive avvenute tra gruppi di diverse comunità religiose e di violenze interne alla medesima comunità religiosa. Anche il concetto di intolleranza si applica ad atti compiuti allinterno di gruppi religiosi, così come tra diversi gruppi. Ad esempio, il relatore speciale ha definito una forma di intolleranza la pratica dellintoccabilità, che avviene tra membri dello stesso gruppo. Egli ha sottolineato il bisogno di attività educative per combattere tutte le forme di intolleranza religiosa.

Egli riferisce le punizioni per lapostasia e la bestemmia, imposte sia dai governi che dalle autorità religiose private, sia contro persone appartenenti alla propria religione che contro persone di altro culto. Egli ha ripetutamente sottolineato che le punizioni per apostasia violano il diritto a cambiare religione o convinzione. Il relatore speciale ha osservato che le leggi sulla bestemmia sono inaccettabili se vaghe o discriminatorie, o applicate in una maniera che minaccia i diritti umani, specialmente i diritti delle minoranze. Laddove la bestemmia diventa reato, bisogna introdurre alcune garanzie procedurali.

Integrazione dei diritti umani delle donne
Il relatore speciale considera lestremismo religioso come una forma di intolleranza e classifica gli atti di violenza e discriminazione alla voce estremismo. Egli ha esplicitamente caratterizzato gli atti di estremismo religioso contro le donne come intolleranza religiosa, comprendendovi gli atti di violenza contro le donne compiuti da persone appartenenti alla loro stessa comunità religiosa. La CHR ha seguito questapproccio, invocando unazione dei governi per contrastare lintolleranza basata sulla religione o sul credo e le violenze ad essa associate, comprese le pratiche di discriminazione contro le donne ed ha condannato gli atti motivati da intolleranza religiosa in tutte le loro forme, comprese le pratiche che violano i diritti umani delle donne e discriminano le donne.

Il relatore speciale si è occupato delle diverse forme di violenza contro le donne, tra cui lo stupro di donne appartenenti a minoranze religiose, gli attacchi violenti degli estremisti e i rapimenti finalizzati ad una conversione forzata. Egli ha anche riferito in materia di discriminazioni contro le donne previste dalle leggi religiose delle loro stesse comunità di appartenenza, comprese regole probatorie che attribuiscono un peso minore alla testimonianza di una donna in casi penali, e le limitazioni al diritto di contrarre mantrimonio al di fuori della proprio culto.

Tra gli altri tipi di violazione contro le donne che possono essere oggetto di una comunicazione al relatore speciale, troviamo:

• Minacce, violenze o sanzioni penali per non aver osservato le norme religiose relative allabbigliamento;
• Limitazioni, che non vengono imposte agli uomini, relative ad espressioni pubbliche di religiosità (come il divieto di compiere atti pubblici di devozione presso santuari religiosi o altri luoghi sacri);
• Minacce o sentenze di morte per apostasia o bestemmia, emesse da tribunali ufficialmente costituiti o di diritto consuetudinari; e
• Discriminazioni contro donne appartenenti a minoranze religiose, in ambiti come leducazione, il lavoro, lalloggio, lassistenza sanitaria, o la partecipazione politica.


Nei casi interessati, è utile accludere una breve spiegazione della maniera in cui le discriminazioni contro le donne allinterno della loro comunità religiosa di appartenenza (come la pratica dellintoccabilità) determinino conseguenze sociali, oltre ad avere una dimensione religiosa, e di come leffetto combinato della discriminazione religiosa e di genere influenzi le cause della violazione, la forma che essa assume, le circostanze in cui avviene, le sue conseguenze, e la disponibilità e laccessibilità dei rimedi.

Le attività del relatore speciale forniscono uno strumento importante per chiarire le dimensioni dellintolleranza religiosa contro le donne, comprese le violenze e le discriminazioni, esercitata dalle autorità di governo, dai membri di altre comunità religiose e dai membri delle stesse comunità religiose delle vittime. Queste informazioni possono costituire una base da cui partire per definire strategie e misure preventive che garantire che i responsabili di queste violazioni debbano rispondere delle proprie azioni.



* Tratto da Promuovere la trasparenza per i diritti umani delle donne. Lavorare con gli organismi tematici speciali della Commissione sui Diritti Umani. Integrare un punto di vista di genere nel lavoro dei relatori speciali e dei gruppi di lavoro della commissione sui diritti umani, a cura dellUfficio dellAlto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite.



Per approfondire

Linki alla

Dichiarazione universale dei diritti umani
Convenzione sui diritti civili e politici nella biblioteca TESTI
Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo nella biblioteca TESTI (impegni pol internazionali/dichiarazioni)


ricerca x TEMI
religione

1 E/CN.4/1997/91, ai paragrafi 88-89