Il relatore speciale sul diritto alla liberta di opinione e di espressione*


Il mandato e la cornice legale
Il relatore speciale sul diritto alla libertà di opinione e di espressione è stato nominato nel 1993 per esaminare le discriminazioni, le minacce o il ricorso a violenze e vessazioni, comprese persecuzioni ed intimidazioni, dirette verso persone che tentano di esercitare o di promuovere lesercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione, come sancita nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e, laddove applicabile, dal Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il mandato richiama lattenzione sulle violazioni dirette contro giornalisti, scrittori ed altri professionisti nel campo dellinformazione.

La cornice legale internazionale per il mandato è costituita dallArticolo 19 dellUDHR, e dallArticolo 19 dellICCPR. Questi garantiscono la libertà di avere opinioni senza subire interferenze, e di cercare, ricevere e trasmettere informazioni ed idee con qualsiasi mezzo (comprese le comunicazioni orali, scritte e stampate, ed anche le opere darte). Il diritto di cercare e ricevere informazioni è un elemento centrale del diritto alla libertà despressione. Secondo lICCPR, gli Stati parte devono rispettare ed assicurare il rispetto del diritto alla libertà di opinione. Di conseguenza, essi devono prendere misure per garantire che tutti possano esercitare questo diritto nella pratica, oltre ad esimersi da qualsiasi azione finalizzata ad impedirne lesercizio o a violarlo. Il diritto alla libertà despressione non si estende allincitamento alle discriminazioni, allodio ed alla violenza contro altre nazioni e gruppi razziali o religiosi, e contro i loro membri.

Le limitazioni alla libertà despressione sono accettate solamente in quanto eccezioni. I governi possono imporre solo quelle limitazioni che sono:

1. necessarie per il rispetto dei diritti o della reputazione altrui o per la tutela della sicurezza nazionale o dellordine pubblico, e della salute o della morale pubblica.
2. previste dalla legge (Articolo 19 (3) dellICCPR).


In base ad interpretazione ampiamente accettata della formulazione dellArticolo 19 e di norme analoghe contenute in trattati regionali per i diritti umani, perché una limitazione sia necessaria, deve esserlo allinterno di una società democratica, e deve rispondere ad uno degli scopi riconosciuti dallArticolo 19. Anche se uno di questi scopi è la tutela della morale pubblica, il relatore speciale ha dichiarato che come regola generale, gli Stati non devono appellarsi ad alcuna considerazione legata al costume, alla tradizione o alla religione per evitare di venire incontro ai loro doveri relativi alla salvaguardia del diritto alla libertà di opinione e di espressione. La necessità di restrizioni basate sulla morale pubblica (e di tutte quelle basate su altre motivazioni, come specificato nellArticolo 19 dellICCPR) deve essere valutata in base al presupposto di proibire le discriminazioni. Le restrizioni non possono essere imposte per scopi discriminatori, né possono essere applicate in maniera discriminatoria.

Applicazione del mandato
La maggior parte dei casi riferiti riguardano violazioni dei diritti umani, come minacce di morte, omicidi, torture o maltrattamenti, detenzioni e carcerazioni arbitrarie, perpetrate contro professionisti dellinformazione (comprese le donne). Tra le istanze analizzate dal relatore speciale troviamo:

• leggi che criminalizzano lespressione di convinzioni o la comunicazione di informazioni, in particolar modo lutilizzo delle leggi per la sicurezza nazionale per penalizzare la pacifica espressione di idee;
• limitazioni a priori di pubblicazioni;
• discriminazioni, vessazioni, violenze o altre ritorsioni verso chi esprime opinioni politiche;
• editti emessi da autorità religiose che condannano a morte un individuo per aver espresso idee o convinzioni;
• confische di pubblicazioni o di materiali audio-visivi;
• la chiusura di uffici stampa e di stazioni televisive o radiofoniche;
• intimidazioni o vessazioni nei confronti di persone impegnate per i diritti umani e di vittime o testimoni di violazioni dei diritti umani, che cercano di pubblicizzare gli abusi o di ottenere un risarcimento; e
• il livello di libertà despressione sul luogo di lavoro ed in carcere.

Inoltre, il relatore speciale ha sottolineato il rapporto tra la possibilità di esercitare la libertà despressione e la possibilità di partecipare alla vita pubblica, come aspetto fondamentale della democrazia.

Il relatore speciale ha affermato che i governi hanno il dovere di proteggere i loro cittadini dalle violazioni della libertà di opinione e di espressione commesse da singoli o da gruppi. Egli ha anche ricordato il dovere dei governi di proteggere da e di rispondere a violazioni del diritto alla vita ed allintegrità della persona, commesse da singoli individui contro altri che stanno tentando di esercitare il loro diritto alla libertà despressione.

Integrazione dei diritti umani delle donne
La CHR ha invitato il relatore speciale a rivolgere unattenzione particolare al rapporto tra le discriminazioni basate sul sesso e la tutela della libertà di opinione e despressione, ed a prendere in considerazione la maniera in cui gli ostacoli ai diritti delle donne di cercare, ricevere e trasmettere informazioni impediscano loro di prendere scelte informate in ambiti particolarmente importanti per loro stesse ed in ambiti legati ai processi decisionali generali di una società.

Inoltre, la CHR ha chiesto ai governi di garantire che coloro che tentano di esercitare il proprio diritto alla libertà despressione, di associazione, di religione o di credo, e di partecipare alla gestione della cosa pubblica, non subiscano discriminazioni; in particolare per ciò che riguarda il lavoro, la casa e i servizi sociali. In questo contesto, la CHR ha esortato i governi a dedicare unattenzione particolare a discriminazioni di questo genere dirette verso le donne.

Il relatore speciale ha sottolineato il legame tra lesercizio della libertà despressione da parte delle donne e la realizzazione di altri diritti umani. Ad esempio, egli ha osservato che la libertà despressione può essere violata da restrizioni alla libertà di assemblea basate sul sesso, come il divieto di praticare sport in pubblico, e da analoghe restrizioni alla libertà di movimento, come la norma per cui le donne possono viaggiare solo se accompagnate da un membro della famiglia di sesso maschile. Egli ha condannato la violenza contro le donne basata sul loro esercizio della libertà di opinione e di espressione, ed ha osservato che la libertà di espressione è essenziale per superare tale violenza. Tra le altre restrizioni alla libertà di espressione delle donne, il relatore speciale ha indicato anche la negazione dellaccesso alle informazioni sulla pianificazione familiare, e le discriminazioni contro le donne attraverso le leggi sullo stato civile.

Il relatore speciale si è appellato ai governi affinchè garantiscano che le donne siano le benvenute come attive partecipanti alla vita pubblica. Nella stessa occasione, egli ha osservato che il diritto delle donne alla libertà di opinione e di espressione è limitato da discriminazioni di genere legate alla partecipazione alla vita pubblica e politica, da censure governative, e da censure non ufficiali esercitate da gruppi potenti nella società, che sono ispirati da diverse forme di fondamentalismo.

Tra gli altri tipi di violazione con una specificità di genere, che possono essere oggetto di una comunicazione al relatore speciale, troviamo:

• minacce e violenze contro le donne che non osservano i codici di abbigliamentoXX;
• la censura su idee e informazioni relative ai diritti umani delle donne che sono sanciti da leggi nazionali o internazionali;
• limposizione di sanzioni penali o di altro genere per aver difeso i diritti umani delle donne, comprese le punizioni per il reato di bestemmia;
• limitazioni imposte dal governo alla circolazione di informazioni a carattere sanitario o scientifico in materia di contraccezione, aborto, o altre questioni legate alla salute riproduttiva, o il venir meno del governo al proprio dovere di proteggere la circolazione di tali informazioni da interferenze private;
• interventi medici, come sterilizzazioni, gravidanze forzate, utilizzo forzato di contraccettivi, test HIV ed aborti, praticati su donne senza il loro consenso libero ed informato;
• limitazioni alla possibilità per le donne di ricevere o trasmettere informazioni relative alla prevenzione ed alle cure di HIV/AIDS;
• violenze o altri atti di ritorsione contro donne che hanno avviato azione legale o amministrativa per ottenere giustizia in seguito a violazioni dei propri diritti umani.


Le ONG possono continuare a presentare casi che coinvolgono donne vittime di violazioni con una neutralità di genere, come le carcerazioni di giornaliste in base a leggi per la sicurezza nazionale.

Le attività del relatore speciale sulla libertà di espressione possono servire ad attirare lattenzione sul legame tra il diritto delle donne alla libertà di espressione e di cercare e ricevere informazioni, e la possibilità che esse hanno di esercitare una vasta gamma di altri diritti umani.



* Tratto da Promuovere la trasparenza per i diritti umani delle donne. Lavorare con gli organismi tematici speciali della Commissione sui Diritti Umani. Integrare un punto di vista di genere nel lavoro dei relatori speciali e dei gruppi di lavoro della commissione sui diritti umani, a cura dellUfficio dellAlto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite.



Per approfondire

link
Dichiarazione universale dei diritti umani
Convenzione sui diritti civili e politici