Il relatore speciale sulla tortura*



Mandato e cornice legale
Il relatore speciale sulla tortura è stato nominato nel 1985 per esaminare questioni realative alla tortura, cercare e raccogliere informazioni attendibili e credibili sullargomento e rispondere efficacemente a tali informazioni. Il mandato si estende a pratiche che ricadono nella zona grigia al confine tra i dolore e le sofferenze gravi che caratterizzano la tortura ed altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumane o degradanti. Come osservato dal relatore speciale, non è possibile stabilire in astratto una distinzione netta tra tortura ed altre forme di maltrattamenti.

La cornice legale per le attività del relatore speciale include le garanzie relative alla prevenzione ed alla punizione della tortura e dei maltrattamenti, ed ai risarcimenti dovuti alle vittime e contenute ne: la dichiarazione Universale dei Diritti umani; lICCPR; la Dichiarazione sulla protezione di tutte le vittime della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; nella CAT; in diversi strumenti internazionali relativi allamministrazione della giustizia, come le regole sugli standard minimi per il trattamento dei detenuti, i principi per la protezione di tutte le persone sottoposte ad una forma di detenzione o imprigionamento, ed il codice di condotta per i rappresentanti delle forze dellordine e della magistratura; e nelle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e nei relativi Protocolli aggiuntivi del 1977.

In base alla legislazione internazionale, il divieto della tortura è vincolante per tutti i governi (a prescindere dal fatto che abbiano ratificato o meno trattati sui diritti umani) in tutte le circostanze (compreso lo stato di emergenza). La pratica sistematica della tortura è un crimine soggetto a giurisdizione universale, secondo il diritto internazionale. La CAT stabilisce la giurisdizione universale per ogni singolo atto di tortura.1 Inoltre, la CAT stabilisce nei dettagli i passi da intraprendere per prevenire, perseguire, punire e risarcire gli atti di tortura.

Il relatore speciale riferisce sulle torture o i maltrattamenti portati avanti sia da funzionari pubblici che da privati cittadini o gruppi che agiscono con lautorizzazione, lacquiescenza o il consenso del governo. In base alla CAT, la tortura portata avanti con listigazione di funzionari pubblici, o con la loro autorizzazione, consenso, o acquiescenza, è imputabile allo Stato. Secondo lICCPR, gli Stati parte hanno il dovere di garantire e di rispettare i diritti che da esso sanciti (Articolo 2 (1) dellICCPR). Il dovere di garantire i diritti implica lobbligo a intraprendere i passi ragionevolmente necessari per prevenire e punire le violazioni compiute da soggetti privati. Il Comitato per i Diritti Umani, che ha la responsabilità di monitorare il rispetto dellICCPR, ha dichiarato che il divieto della tortura e dei maltrattamenti, sancito nellArticolo 7, obbliga gli Stati parte a garantire la protezione di ciascuno, tramite qualsiasi misura legislativa o di altra natura si renda necessaria, contro gli atti proibiti dallArticolo 7, siano essi perpetrati da persone che agiscono nellesercizio delle proprie funzioni pubbliche, al di fuori di esse, o a titolo personale.2

Il mandato non copre le torture o i maltrattamenti compiuti da gruppi armati senza il consenso o lacquiescenza del governo. Il relatore speciale ha riscontrato lesistenza di persistenti atti di violenza, compresa la tortura, da parte di tali gruppi, nellambito di specifici contesti nazionali. Egli ha spiegato che le denunce di tali torture non possono essere trasmesse ai governi, perchè non rientrano negli obblighi da essi sottoscritti in materia di diritti umani.

Applicazione del mandato
La maggior parte delle denunce riferite dal relatore speciale riguardano torture o maltrattamenti in condizioni di detenzione. La seconda categoria più frequente riguarsa abusi commessi da forze di sicurezza o paramilitari. I metodi di tortura riferiti dal relatore speciale comprendono: pestaggi; calci; applicazioni di scariche elettriche; immersioni in acqua; la costrizione a rimanere in piedi per un periodo prolungato di tempo; bruciature con sigarette o con oggetti incandescenti; detenzione prolungata in isolamento; appendere i detenuti per le mani, le braccia o le caviglie; deprivazione di cibo e di sonno; incappucciamenti; incatenare allo scopo di impedire i movimenti per un periodo prolungato di tempo o come forma di punizione; minacce di morte; e la minaccia di uccidere o di colpire i familiari. Lo strupro e le altre forme di aggressioni sessuali sia contro le donne che contro gli uomini, sono tra i metodi di tortura riferiti frequentemente.

Il relatore speciale ha concluso che le punizioni corporali come frustate, lapidazioni, amputazioni, marchiature a fuoco o tatuaggi sono compatibili con il divieto della tortura e delle altre forme di trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti. Egli ha osservato che le punizioni corporali non sono ampiamente accettate dalla comunità internazionale in quanto sanzione legittima. Di conseguenza, queste non si possono considerare sanzioni legittime che costituiscono uneccezione accettabile al divieto della tortura e dei maltrattamenti, anche se autorizzate dalla legislazione nazionale (comprese le leggi religiose). Per essere legittima una sanzione deve essere conforme agli standard internazionali.

Tra le istanze analizzate dal relatore speciale troviamo le condizioni che portano alla tortura, le misure giuridiche prese per eliminare limpunità, e le misure prese per impedire lutilizzo eccessivo e sproporzionato della violenza da parte della polizia. Egli ha prodotto delle raccomandazioni dettagliate sulle misure preventive, come lobbligo di eseguire lautopsia per tutte le morti in detenzione, labolizione della detenzione segregata, ed i risarcimenti alle vittime. Altre questioni affrontate nei rapporti del relatore riguardano il divieto di deportare o estradare una persona in un paese in cui ci sono motivi ragionevoli di supporre che essa potrebbe rischiare la tortura, e lobbligo per i governi di fornire assistenza medica alle vittime di tortura.

Integrazione dei diritti umani delle donne
La CHR ha invitato il relatore speciale a esaminare le questioni relative a torture dirette principalmente o in misura massiccia contro le donne, e le condizioni da cui scaturiscono tali torture ed a produrre raccomandazioni relative alla prevenzione delle forme di tortura caratterizzate da una specificità di genere. Il relatore speciale ha definito i metodi di tortura che coinvolgono labuso sessuale come basati essenzialmente sulla differenza di
genere. Egli ha specificamente riconosciuto che lo strupro e le altre forme di violenza sessuale perpetrate contro le donne in condizioni di detenzione costituiscono tortura. Egli riferisce periodicamente le denunce di stupro e di violenza sessuale contro donne in custodia e quelle compiute dalle forze di sicurezza, compresi gli stupri con oggetti. Il relatore speciale ha anche osservato gli effetti della divisione sessuale dei ruoli sulle conseguenze dello stupro e sulla disponibilità e laccessibilità delle azioni riparatrici. Per le donne, laccesso ad azioni ripatrici contro lo stupro subìto è spesso ridotto a causa del marchio sociale attribuito alle sopravvissute, della minaccia di rappresaglie dirette da parte dei familiari e, in alcuni paesi, dellesistenza di requisiti probatori che espongono le donne che denunciano uno stupro al rischio di essere perseguite per adulterio.

Una seconda categoria di casi con una specificità di genere, individuata dal relatore speciale, è rappresentata dallutilizzo della tortura come strumento per punire reati che per la loro stessa natura hanno esclusivamente o prevalentemente una specificità di genere, come le donne frustate per non aver osservato le regole prestabilite sul modo di vestire, o la morte per lapidazione in base alle leggi sulladulterio, che prevedono una discriminazione in base al sesso o che sono applicate in maniera prevalente contro le donne. Infine, il relatore speciale ha osservato che le donne vengono a volte torturate per via dei loro rapporti familiari, coniugali o di amicizia con persone che sono nel mirino della persecuzione governativa.

Oltre a queste tipologie di casi, si possono presentare al relatore speciale denunce relative a torture o maltrattamenti compiuti da privati cittadini in circostanze in cui il governo non ha esercitato il debito zelo (ossia non ha preso misure ragionevoli) per prevenire labuso o per rispondervi. Lo standard relativo al debito zelo richiede che il governo abbia istituito le dovute tutele legali contro le violazioni, ed abbia manifestato un impegno in buona fede per indagare sulle violazioni avvenute, punire i responsabili e garantire alle vittime il diritto ad un risarcimento.

Gli esempi che possono indicare una mancanza di debito zelo comprendono:

• La presenza significativa di stupri e di altre violenze sessuali contro donne costrette a prostituirsi; torture e maltrattamenti in contesti di violenza familiare; o stupri, violenze sessuali, percosse ed altri abusi contro le lavoratrici domestiche;
• La mancata approvazione di leggi adeguate in questi ambiti;
• Uno schema ricorrente di rifiuti ad indagare o a perseguire tali violenze; e
• La mancanza di rimedi adeguati.


Se possibile, individuate i tipi di azione preventiva o di rimedio che il governo dovrebbe intraprendere. Ad esempio, il relatore speciale ha raccomandato che si impartisca agli operatori giudiziari e delle forze dellordine una formazione sensibile alle tematiche di genere e che agli interrogatori di detenute siano presenti agenti di sesso femminile.

Le attività del relatore speciale offrono uno strumento per definire e promuovere le misure finalizzate a prevenire la tortura e i maltrattamenti contro le donne da parte delle autorità pubbliche (comprese le violazioni allinterno degli istituti di custodia come le case circondariali, le prigioni o le strutture sanitarie e le violazioni compiute dalle forze di sicurezza) e da parte di soggetti privati (laddove il governo non abbia esercitato il debito zelo). Inoltre, i rapporti e le analisi in materia di torture e maltrattamenti perpetrati contro le donne, con e senza una specificità di genere, possono contribuire ad una comprensione più ampia degli effetti del genere sulla tortura e sui maltrattamenti in contesti specifici.



* Tratto da Promuovere la trasparenza per i diritti umani delle donne. Lavorare con gli organismi tematici speciali della Commissione sui Diritti Umani. Integrare un punto di vista di genere nel lavoro dei relatori speciali e dei gruppi di lavoro della commissione sui diritti umani, a cura dellUfficio dellAlto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite.


Per approfondire

Convenzione contro la tortura nella biblioteca TESTI

1 La giurisdizione universale autorizza qualsiasi paese che arresti un torturatore a portarlo in giudizio. La CAT obbliga ogni governo a perseguire qualsiasi presunto torturatore si trovi nel territorio sotto la sua giurisdizione, a meno che laccusato non venga estradato in un altro paese che intenda perseguire il caso.

2 Osservazioni generali