Il rappresentante speciale sugli sfollati all'interno del proprio paese*



Mandato e cornice legale
Nel 1992, la CHR ha chiesto al Segretario Generale dellONU di nominare un rappresentante per raccogliere informazioni su questioni relative ai diritti umani degli sfollati allinterno del proprio paese comprese le relative norme internazionali.1 Dalla creazione del mandato, le attività del rappresentante speciale si sono centrate su:

1. Lo sviluppo di una cornice legale adeguata per venire incontro ai bisogni degli sfollati interni;
2. La promozione di assetti istituzionali adeguati per tutelare ed assistere gli sfollati interni;
3. Visite ai paesi con gravi problemi di sfollati, per promuovere il dialogo con i governi e con gli altri soggetti, allo scopo di migliorare le condizioni sul posto.


Le normative internazionali pertinenti per il mandato comprendono una vasta gamma di garanzie dei diritti umani ed umanitarie che riguardano: luguaglianza e lassenza di discriminazioni; la vita e la sicurezza personale; il cibo; il rifugio; la salute; la libertà di movimento; il rientro volontario; lidentificazione e la documentazione personale; la proprietà, la riunificazione familiare ed i legami familiari; la religione; la lingua e la cultura; loccupazione; e la partecipazione alle funzioni pubbliche di governo.

Il rappresentante speciale ha individuato i punti deboli e le carenze della cornice legale vigente. Gli ambiti leglislativi che devono essere articolati in maniera più dettagliata comprendono le norme applicabili a: violenza contro le donne; diritto delle donne allassistenza sanitaria in materia di salute riproduttiva e mentale, e ai diritti delle donne nello svolgimento di atttività economiche.

Altri ambiti legislativi in cui è necessaria una maggiore chiarezza riguardano in generale la tutela dei diritti degli sfollati, in ambiti come il reclutamento forzato, i bisogni per la sussistenza, la libertà di movimento, i ricongiugimenti familiari, listruzione, lidentificazione e la documentazione personale, e la restituzione delle proprietà perse in seguito allesodo o il risarcimento per tali perdite. Attualmente, il rappresentante speciale sta sviluppando un insieme di princìpi guida per affrontare tutte le fasi di esodo e post-esodo.

Applicazione del mandato
Il programma di visite sul posto del rappresentante speciale è stato di centrale importanza per i suoi tentativi di focalizzare lattenzione su specifiche situazioni di crisi e di definire raccomandazioni per le iniziative dei governi, in cooperazione con le agenzie e le organizzazioni internazionali. Queste visite enfatizzano un dialogo con i governi orientato alla ricerca di soluzioni, sulla base del presupposto che i ptofughi interni si trovino nella giurisdizione dello Stato interessato. Eppure, come osservato dal rappresentante speciale, la sovranità comporta la responsabilità dello Stato di garantire la sicurezza ed il benessere di chi risiede nel suo territorio.

I rapporti del rappresentante speciale puntano sul bisogno di riforme istituzionali per promuovere una risposta più coerente da parte delle agenzie e delle organizzazioni umanitarie, per i diritti umani, e di sviluppo, in una cornice che gestisca tutte le fasi dellesodo e che fornisca piena protezione, assistenza e risponda ai bisogni di sviluppo. Egli è giunto alla conclusione che larea di maggiore inadeguatezza degli assetti istituzionali esistenti riguardi la protezione degli sfollati.

Tra le raccomandazioni per migliorare le tutele contro le violazioni troviamo la presenza sul campo di operatori dei diritti umani in situazioni di crisi da esodo, con un ampliamento del ruolo di tutela esercitato dagli osservatori per i diritti umani, e lazione di agenzie umanitarie e di sviluppo per facilitare la tutela dei diritti umani degli sfollati interni, tramite consultazioni con i governi, e negoziando laccesso alle zone dove sono presenti popolazioni sfollate.

Ulteriori raccomandazioni per le riforme istituzionali comprendono il coordinamento con le organizzazioni regionali. Il rappresentante speciale ha sottolineato limportanza di iniziative a livello regionale, come le misure prese dallOrganizzazione per lUnità Africana finalizzate ad allentare le tensioni prima che portino a situazioni potenzialmente a rischio di esodi interni. Infine, egli ha avanzato proposte specifiche per migliorare il coordinamento tra lOCHR, lUNDP, lUNHCR ed altri organismi ONU.

Integrazione dei diritti umani delle donne
Nelle sie visite sul posto, il rappresentante speciale ha esaminato unampia gamma di istanze relative allassistenza, alla tutela, ed ai bisogni di sviluppo delle donne sfollate. Egli ha riscontrato che le donne rappresentano la maggioranza della popolazione di profughi, e che esse sono particolarmente esposte ad abusi dei diritti umani. Il rappresentante speciale ha analizzato le tipologie di violazioni dei diritti umani subite dalle sfollate, ed ha individuato le normative legali che vietano tali violazioni. Le violazioni con una specificità di genere affrontate nei suoi rapporti comprendono:

• La vendita a scopo matrimonio ed i matrimoni forzati;
• Lo sfruttamento sessuale in cambio di cibo, rifugio, documenti o altre forme di assistenza;
• Lo sfruttamento sessuale a scopo prostituzione;
• La violenza contro le donne, come lo stupro ed altri abusi sessuali (compreso lo stupro coniugale), le violenze fisiche da parte del coniuge, ed altri attacchi alla loro sicurezza personale ed allintegrità fisica e mentale;
• Le discriminazioni nellaccesso a cibo, acqua, alloggio ed assistenza sanitaria;
• Assistenza sanitaria inadeguata, compresa lassistenza relativa alla salute riproduttiva;
• Le discriminazioni nel diritto a possedere, acquisire, gestire e disporre di proprietà e le limitazioni ai diritti di eredità, comprese le discriminazioni nel diritto alla terra in base alle leggi consuetudinarie;
• Le discriminazioni nellaccesso allistruzione o alla formazione, compresa la formazione per ciò che riguarda: tecniche di sopravvivenza, leadership, soluzione dei conflitti, competenze utili sul piano professionale o della vita personale;
• Il mancato accesso al credito;
• La mancata partecipazione alla pianificazione ed alla programmazione della vita dei campi daccoglienza ed alle funzioni pubbliche e di governo;
• Le molestie e le violenze nei confronti di attiviste per la tutela dei diritti umani; e
• Il mancato accesso ai rimedi giudiziari, in caso di violenze e discriminazioni.


Nelle sue raccomandazioni per prevenire queste violazioni e per darvi una risposta, il rappresentante ha tenuto conto del rapporto tra le discriminazioni sisitematiche contro le donne e le violazioni di cui esse sono vittime. Egli ha inoltre affrontato le discriminazioni doppie o multiple, subìte dalle sfollate, sulla base del sesso e della loro etnia o identità in quanto appartenenti a gruppi indigeni.

Il rappresentante speciale ha esortato le agenzie e le organizzazioni che lavorano con gli sfollati a: far sì che le donne siano coinvolte nella pianificazione e nella distribuzione degli aiuti; monitorare la situazione delle donne in base alle linee guida per la protezione delle sfollate dellUNHCR; documentare le violazioni e ad intercedere con le autorità competenti a nome delle donne interessate; offrire servizi di consulenza alle donne che hanno subito violenze sessuali; garantire lequa distribuzione del cibo e delle risorse ed a garantire una maggiore rappresentanza femminile nellamministrazione dei campi e nelle sedi decisionali.
Ulteriori raccomandazioni, applicabili al reinserimento nella fase post-esodo, ed alla tutela e allassistenza mentre permane la condizione di sfollate, comprendono:

• una formazione sensibile alle tematiche di genere per gli operatori per i diritti umani;
• una più stretta cooperazione con i gruppi di donne nel settore;
• una formazione speciale e programmi per la creazione di un reddito, allo scopo di aiutare le donne capofamiglia a diventare economicamente autosufficienti;
• studi per sostenere i tentativi di garantire che le norme nazionali di tra i sessi siano applicabili ai casi in cui il diritto consuetudinario opera una discriminazione contro le donne, per quanto riguarda la distribuzione della terra e i diritti ereditari.


Oltre alle denunce relative alle violazioni, le comunicazioni al rappresentante speciale possono includere:

• la valutazione degli sforzi attuati per fornire protezione ed assistenza alle sfollate interne, comprese le informazioni sulla misura in cui i governi, le agenzie e le organizzazioni hanno agito seguendo le raccomandazioni del rappresentante speciale;
• raccomandazioni specifiche per un paese o a carattere generale per unazione più efficace del governo, in ambiti come: la tutela contro le discriminazioni, le violenze ed altri abusi dei diritti umani; bisogni dassistenza legati ai diritti delle donne al cibo, alla salute, alleducazione, al rifugio, ed al reinserimento nella fase post-esodo;
• proposte legislative e relative agli assetti istituzionali; e
• analisi più approfondite di istanze sostanziali, come laccesso a rimedi efficaci alle violenze subite, la partecipazione delle sfollate ai negoziati politici, e le misure da prendere per garantire protezione ed assistenza efficace nel contesto delle operazioni di pace dellONU.


I rapporti e le analisi del rappresentante speciale manifestano una comprensione avanzata del rapporto tra il genere e la tutela dei diritti umani. Il programma di visite nazionali del rappresentante speciale offre un contesto valido, in cui chi difende i diritti umani delle donne può fornire informazioni dettagliate sulle relative violazioni e raccomandazioni per le azioni preventive e riparatorie.



* Tratto da Promuovere la trasparenza per i diritti umani delle donne. Lavorare con gli organismi tematici speciali della Commissione sui Diritti Umani. Integrare un punto di vista di genere nel lavoro dei relatori speciali e dei gruppi di lavoro della commissione sui diritti umani, a cura dellUfficio dellAlto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite.


1 Anche se questo mandato è stato istituito dalla CHR, il rappresentante speciale è stato nominato dal Segretario Generale piuttosto che dalla CHR stessa. I relatori speciali ed i gruppi di lavoro vengono nominati dalla CHR. Questa distinzione riflette la natura dei compiti del rappresentante speciale, che gli impongono di affrontare temi complessi ed interdipendenti che riguardano interventi politici, di peace keeping e umanitari, spesso in situazioni di conflitto armato.