Libertà da schiavitù, servitù, lavoro forzato

Tale diritto trova il proprio fondamento nei seguenti testi sui diritti umani:

Dichiarazione universale dei diritti umani

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù: la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

 

Patto sui diritti civili e politici

Articolo 8

1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può esser tenuto in stato di servitù.

3.

a) Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; b) La lettera

b) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) L'espressione "lavoro forzato o obbligatorio", ai fini del presente paragrafo, non comprende:

i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente imposto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei paesi ove è ammessa l'obbiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civili.

Commento del Comitato diritti umani, da un punto di vista di genere

Per quanto riguarda gli obblighi degli stati parte sanciti dall'articolo 8, gli stati parte devono riferire al Comitato su:

  • le misure intraprese per eliminare la tratta di donne e bambine, all'interno del paese o attraverso le frontiere, nonché la prostituzione forzata

  • le misure adottate per proteggere dalla schiavitù le donne, i bambini e le bambine, compresi/e donne, bambine e bambini stranieri, anche quando tale schiavitù è mascherata sotto forma di lavoro domestico o altro tipo di servizio alla persona
  • le misure, sia nazionali che internazionali, adottate per prevenire la violazione dei diritti delle donne e dell'infanzia, sia nei territori di provenienza che di destinazione.

 

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Articolo 6

Gli Stati parte devono prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere tutte le forma di tratta delle donne e sfruttamento della prostituzione.

 

Statuto della corte penale internazionale

Crimini contro l’umanità

  1. Agli effetti delle disposizioni del presente Statuto si intende per "crimine contro l’umanità" uno dei seguenti atti, se commesso come parte di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili e con la consapevolezza dell’attacco:

[..]

  1. riduzione in schiavitù

[..]

g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, e qualsiasi altra forma di analoga gravità;

  1. Agli effetti delle disposizioni del comma 1: [...]

C) per "riduzione in schiavitù" si intende l’esercizio su di una persona di uno o dell’insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso di traffico di persone, in particolare di donne e di bambini. [...]

Forme contemporanee di schiavitù 

Per approfondire:

biblioteca I TEMI

dalla biblioteca I TESTI: