Diritto alla creatività

Il diritto alla creatività viene formulato dagli strumenti sui diritti umani nel contesto della libertà delle attività scientifiche e artistiche rispetto a limitazioni e interventi esterni. Nell’art. 15, par. 3, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali prevede che:

Il paragrafo 1 dello stesso articolo, inoltre, afferma il diritto di ciascuna persona a partecipare alla vita culturale.

La creatività pone l’accento sul mantenimento e lo sviluppo di attitudini e opportunità individuali e di gruppo, più che sul prodotto di tali attività. La raccomandazione concernente lo status dell’artista adottata dall’Unesco il 27 ottobre 1980 invita gli stati membri ad incoraggiare tutte le misure atte a rafforzare il rispetto per la creazione artistica. Sottolinea che i governi dovrebbero contribuire a creare e mantenere non soltanto un clima favorevole alla libertà di espressione artistica, ma altresì le condizioni materiali propizie al manifestarsi del talento creativo. La Raccomandazione prevede che "poiché la libertà di espressione e di comunicazione è il prerequisito essenziale di ogni attività artistica, gli stati membri dovrebbero far sì che agli artisti si riconosciuto inequivocabilmente la tutela prevista al riguardo dalla legislazione nazionale ed internazionale concernenti i diritti umani" (parte III, par. 6).

Definizione tratta da:

UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures.

Per approfondire

diritto a partecipare alla vita culturale