Diritto a godere dei benefici del progresso scientifico e libertà di ricerca scientifica



Dichiarazione universale dei diritti umani

Articolo 27

1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali

Articolo 15

  1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo [...] a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni [...]
  2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.
  3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
  4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

In termini generali, il problema dei possibili effetti sia positivi che negativi dello sviluppo scientifico e tecnologico sul godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali è stato discusso per la prima volta in maniera particolareggiata in occasione della Conferenza internazionale dell’Onu sui diritti umani (1968). Nel novembre 1975 la Assemblea generale dell’Onu ha proclamata la Dichiarazione sull’uso del progresso scientifico e tecnologico nell’interesse della pace e a beneficio dell’umanità. Tale Dichiarazione mirava a rafforzare il rispetto dei diritti umani nell’ambito della scienza e della tecnologia.

Afferma la "Guida ai diritti umani" dell'UNESCO1: "All’alba del XXI secolo, il progresso delle biotecnologie e della genetica pone il problema dell’opportunità di limitare la libertà della ricerca scientifica. Si riconosce che tale principio non può essere assoluto, e, se necessario, potrà essere limitato. Tale necessita insorge allorché la ricerca viola il rispetto della dignità umana che si pone a fondamento di tutti i diritti umani, ivi compresa la libertà di ricerca scientifica. La Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani (1997), adottata dall’Unesco nel 1997, è diventata il primo strumento internazionale di riferimento: essa vieta la clonazione per la riproduzione di esseri umani, proprio per il rispetto dovuto alla dignità umana".

Lo stretto legame fra questi temi e il tema del controllo sulla riproduzione, rende particolarmente necessaria una riflessione fondata su un punto di vista di genere, e capace di ripensare il conflitto fra i sessi che si è esercitato negli ultimi decenni su tutto questo terreno. Tale riflessione è ancora agli inizi, e se ne trova eco solo nei settori più aperti della comunità internazionale, come ad esempio nel Rapporto su "Lo stato della popolazione nel mondo" 1997 dell’UNFPA (edizione italiana a cura di AIDOS), che afferma: ´Il diritto a usufruire dei benefici del progresso scientifico implica il diritto ad avere accesso alle tecnologie relative alla salute riproduttiva disponibili, compresi metodi anticoncezionali qualificati, sicuri e sopportabiliª.

Per approfondire:

Dalla biblioteca TEMI: diritti sessuali e riproduttivi
Dalla biblioteca TESTI: Dichiarazione universale sul genoma umano e sui diritti umani

1 UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures.Parigi, UNESCO 2001