Diritto alla proprietà
Il diritto alla proprietà è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, che nellart. 17 afferma:
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Nei due Patti internazionali del 1966, però, tale diritto non viene ribadito in forma giuridicamente vincolante. Non è quindi fondato nessuno tentativo che tenti di affermare il diritto alla proprietà aa scapito dellesercizio di altri diritti. E vero invece il contrario: ogni volta che si verifichi un conflitto fra diritto alla proprietà e diritti fondamentali della persona, sono questi ultimi che devono prevalere. Il tema si è posto, ad esempio, nel dibattito parlamentare in Italia sulla legge per lallontanamento dal domicilio familiare del coniuge o partner violento: alcuni parlamentari del centro-destra sostenevano che non si potesse violare il diritto di proprietà, mentre prevalse poi la tesi corretta, secondo la quale il diritto della donna a salvaguardare la propria incolumità doveva prevalere su quello del coniuge alla proprietà del bene casa.
Per le donne, la questione del diritto alla proprietà è comunque un tema rilevante, in quando questo è spesso un terreno di discriminazione. E utile quindi fare riferimento sia a tutte le norme anti-discriminazione, e alla Convenzione sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sia per le sue norme generali che per laffermazione dellArticolo 13, secondo il quale "Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale".
La Convenzione sulleliminazione della discriminazione razziale è ancora più esplicita, con limpegno degli stati parti, contenuto nellArticolo 5, ad eliminare la discriminazione e garantire il diritto alleguaglianza dinanzi alla legge, fra le altre cose, relativamente a:
Per le donne questo riferimento al diritto alleredità è particolarmente rilevante: infatti spesso la discriminazione che impedisce laccesso alla proprietà è legata proprio a norme discriminatorie su questo terreno, fondate su uninterpretazione della Sharia, il codice islamico, secondo la quale alle figlie femmine spetterebbe solo la metà delleredità spettante ai figli maschi. Su questo punto lo scontro, sia nellelaborazione della Piattaforma di Pechino sia in altre sedi internazionali è stato negli ultimi anni molto aspro. A Pechino, la formula di compromesso raggiunta, al paragrafo 61.b (nel capitolo "donne e povertà"), chiede ai governi di:
"intraprendere riforme legislative e amministrative per dare alle donne accesso pieno ed eguale alle risorse economiche, compreso il diritto alleredità e alla proprietà della terra e di altri beni, al credito, alle risorse naturali e a tecnologie appropriate".
Un diritto affermato, dunque, ma senza unaffermazione chiara su quanto un "accesso pieno ed eguale" significasse anche un "eguale diritto" alleredità. Sottigliezze linguistiche, ma non solo: in molti paesi su queste sottigliezze si basano leggi che nei fatti comportano limpossibilità delle donne di ereditare, e dunque di possedere, una quantità di terra sufficiente al proprio sostentamento.
Dopo Pechino, lo scontro è continuato. Nell'aprile del 2000, la Commissione sui diritti umani ha adottato una risoluzione sull'eguaglianza fra donne e uomini nella proprietà, nell'accesso alla proprietà e nel controllo sulla terra, nonché sul diritto all'eguaglianza in materia di diritto alla proprietà e ad un alloggio adeguato, e sul tema è tornata anche lAssemblea di "Pechino+5". Ma in molte parti del mondo unaffermazione piena delleguaglianza fra donne e uomini in materia di proprietà, eredità, e coltrollo sulla terra, è ancora lontana.
Eguaglianza fra i sessi e proprietà, diritto alla terra e eredità
(Ufficio dell'alto Commissario ONU per i diritti umani, maggio 2000)
Il diritto delle donne alla terra e alle risorse naturali: alcune implicazioni di una concezione basata sul rispetto dei diritti
di Eve Crowley
Per approfondire:
dalla biblioteca TESTI:
Piattaforma di Pechino:
"Pechino+5"
nella biblioteca TEMI
diritto alla casa
diritto allo sviluppo
povertà