Diritto alla proprietà



Il diritto alla proprietà è sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, che nell’art. 17 afferma:

1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Nei due Patti internazionali del 1966, però, tale diritto non viene ribadito in forma giuridicamente vincolante. Non è quindi fondato nessuno tentativo che tenti di affermare il diritto alla proprietà aa scapito dell’esercizio di altri diritti. E’ vero invece il contrario: ogni volta che si verifichi un conflitto fra diritto alla proprietà e diritti fondamentali della persona, sono questi ultimi che devono prevalere. Il tema si è posto, ad esempio, nel dibattito parlamentare in Italia sulla legge per l’allontanamento dal domicilio familiare del coniuge o partner violento: alcuni parlamentari del centro-destra sostenevano che non si potesse violare il diritto di proprietà, mentre prevalse poi la tesi corretta, secondo la quale il diritto della donna a salvaguardare la propria incolumità doveva prevalere su quello del coniuge alla proprietà del bene casa.

Per le donne, la questione del diritto alla proprietà è comunque un tema rilevante, in quando questo è spesso un terreno di discriminazione. E’ utile quindi fare riferimento sia a tutte le norme anti-discriminazione, e alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, sia per le sue norme generali che per l’affermazione dell’Articolo 13, secondo il quale "Gli Stati parti si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale".

La Convenzione sull’eliminazione della discriminazione razziale è ancora più esplicita, con l’impegno degli stati parti, contenuto nell’Articolo 5, ad eliminare la discriminazione e garantire il diritto all’eguaglianza dinanzi alla legge, fra le altre cose, relativamente a:

Per le donne questo riferimento al diritto all’eredità è particolarmente rilevante: infatti spesso la discriminazione che impedisce l’accesso alla proprietà è legata proprio a norme discriminatorie su questo terreno, fondate su un’interpretazione della Shari’a, il codice islamico, secondo la quale alle figlie femmine spetterebbe solo la metà dell’eredità spettante ai figli maschi. Su questo punto lo scontro, sia nell’elaborazione della Piattaforma di Pechino sia in altre sedi internazionali è stato negli ultimi anni molto aspro. A Pechino, la formula di compromesso raggiunta, al paragrafo 61.b (nel capitolo "donne e povertà"), chiede ai governi di:

"intraprendere riforme legislative e amministrative per dare alle donne accesso pieno ed eguale alle risorse economiche, compreso il diritto all’eredità e alla proprietà della terra e di altri beni, al credito, alle risorse naturali e a tecnologie appropriate".

Un diritto affermato, dunque, ma senza un’affermazione chiara su quanto un "accesso pieno ed eguale" significasse anche un "eguale diritto" all’eredità. Sottigliezze linguistiche, ma non solo: in molti paesi su queste sottigliezze si basano leggi che nei fatti comportano l’impossibilità delle donne di ereditare, e dunque di possedere, una quantità di terra sufficiente al proprio sostentamento.

Dopo Pechino, lo scontro è continuato. Nell'aprile del 2000, la Commissione sui diritti umani ha adottato una risoluzione sull'eguaglianza fra donne e uomini nella proprietà, nell'accesso alla proprietà e nel controllo sulla terra, nonché sul diritto all'eguaglianza in materia di diritto alla proprietà e ad un alloggio adeguato, e sul tema è tornata anche l’Assemblea di "Pechino+5". Ma in molte parti del mondo un’affermazione piena dell’eguaglianza fra donne e uomini in materia di proprietà, eredità, e coltrollo sulla terra, è ancora lontana.

Eguaglianza fra i sessi e proprietà, diritto alla terra e eredità
(Ufficio dell'alto Commissario ONU per i diritti umani, maggio 2000)

Il diritto delle donne alla terra e alle risorse naturali: alcune implicazioni di una concezione basata sul rispetto dei diritti
di Eve Crowley

Per approfondire:

dalla biblioteca TESTI:

Piattaforma di Pechino:

"Pechino+5"

nella biblioteca TEMI

diritto alla casa
diritto allo sviluppo

povertà