Il protocollo del 1967, aggiuntivo alla Convenzione Onu del 1951 sui rifugiati


Il Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati soppresse la limitazione temporale agli avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, contenuta nella definizione di rifugiato della Convenzione Onu del 1951 [cfr. riquadro 1.3]. Il Protocollo entrò in vigore il 4 ottobre 1967. Il Protocollo del 1967 è uno strumento giuridico a sé stante, benché integralmente correlato alla Convenzione del 1951. Con la loro adesione, gli stati firmatari si impegnano ad applicare gli articoli da 2 a 34 della Convenzione a tutti coloro che rispondono alla definizione di rifugiato, senza alcuna limitazione temporale o geografica. Ladesione al solo Protocollo è sufficiente per rendere applicabili agli stati firmatari la maggioranza delle disposizioni della Convenzione. La maggior parte degli stati, tuttavia, hanno preferito ratificare sia questa che il Protocollo, rafforzando in tal modo lautorevolezza dei due strumenti come pietre angolari della normativa internazionale sui rifugiati. Al 31 dicembre 1999, 134 stati avevano aderito al Protocollo. Alla stessa data, gli unici stati che avevano sottoscritto la Convenzione ma non il Protocollo erano il Madagascar, Monaco, la Namibia e Saint Vincent e Grenadine. Gli unici stati che, invece, avevano aderito al Protocollo ma non alla Convenzione erano Capo Verde, lo Swaziland, gli Stati Uniti e il Venezuela.

Testo del Protocollo facoltativo alla Convenzione sullo status dei rifugiati

Protocollo facoltativo sullo status dei rifugiati: introduzione storica