Le Convenzioni dell'ILO sui diritti delle persone migranti


Il principio di parità di trattamento dei e delle migranti in materia di lavoro è stato inserito in numerose convenzioni e raccomandazioni dellOIL. Le più importanti, oltre alla Convenzione n.111, che affronta il tema generale della lotta alle discriminazioni, sono:

• la Convenzione n° 97 del 1949 sulla migrazione per motivi di lavoro
• la Convenzione n° 143 del 1975 sui diritti dei lavoratori migranti.


La Convenzione n° 97 del 1949 sulla migrazione per motivi di lavoro proibisce la discriminazione contro i/le migranti in base alla nazionalità, razza, sesso o religione di appartenenza a tutti i livelli, e in particolare nelle questioni attinenti a:

• remunerazione,
• contributi,
• orari di lavoro,
• straordinario,
• ferie pagate,
• età minima,
• lavoro a domicilio,
• apprendistato e formazione professionale,
• iscrizione ai sindacati e benefici ottenuti in sede di contrattazione collettiva,
• alloggi,
• previdenza sociale (fatte salve alcune limitazioni),
• versamento di tasse, imposte o contributi sul lavoro,
• procedimenti legali.

Essa ha rappresentato quindi un'acquisizione importante nella lotta contro le discriminazioni nei confronti dei e delle migranti, con un riferimento esplicito alla discriminazione in base al sesso.

La Convenzione del 1975 sui lavoratori migranti (n° 143) ha segnato un passo in avanti su alcuni diritti dei lavoratori e delle lavoratrici migranti, poi ripresi dalla Convenzione Onu del 1990, quali ad esempio:

• il diritto al ricongiungimento familiare,
• il diritto al mantenimento della identità etnica nazionale,
• il diritto al mantenimento dei legami culturali con il paese dorigine,
• il diritto alla libera scelta del lavoro dopo due anni di residenza in regola con la legge al fine di trovare un posto di lavoro.


Testo della convenzione 143 in italiano

Testo della convenzione N° 97 (in inglese, in formato Pdf, 51KB)