Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (Onu)

L'Assemblea generale dellOnu ha adottato il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali il 16 dicembre 1966. Il Patto è entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e a metà del 2001 era stato ratificato da 144 stati. Questo Patto internazionale e il Patto internazionale sui diritti civili e politici sono i primi strumenti internazionali onnicomprensivi e giuridicamente vincolanti nel campo dei diritti umani, e, insieme alla Dichiarazione universale dei diritti umani costituiscono il nucleo della Carta internazionale dei diritti umani.

L'Assemblea generale dellOnu ha adottato il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali il 16 dicembre 1966. Il Patto è entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e a metà del 2001 era stato ratificato da 144 stati. Questo Patto internazionale e il Patto internazionale sui diritti civili e politici sono i primi strumenti internazionali onnicomprensivi e giuridicamente vincolanti nel campo dei diritti umani, e, insieme alla Dichiarazione universale dei diritti umani costituiscono il nucleo della Carta internazionale dei diritti umani.

Larticolo 1 del Patto riafferma il principio della universalità del diritto allautodeterminazione dei popoli e invita tutti gli stati ad assumersi il duplice obbligo di promuovere la realizzazione di tale diritto in tutti i loro territori e a rispettare tale diritto negli altri stati. In base allart. 3, gli stati firmatari si impegnano a riaffermare il principio di uguaglianza fra uomini e donne per quanto riguarda i diritti umani, e a tradurre tale principio in realtà. I diritti riconosciuti dal Patto includono i seguenti diritti: al lavoro (art. 7), alla costituzione e adesione a sindacati (art. 8), alla sicurezza sociale (art. 9), a un tenore di vita adeguato, con alimentazione, vestiario e alloggio adeguati (art 11), alla protezione della famiglia (art. 10), al livello di salute fisico e mentale più elevato possibile (art. 12), allistruzione (art. 13) e alla partecipazione alla vita culturale (art. 15). Ogni stato contraente si impegna ad adottare misure per ottenere gradualmente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel Patto (art. 2). Non si potrà sospendere il godimento di nessuno dei diritti previsti nel Patto. Per lattuazione dello strumento, lorganismo di supervisione è il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali costituito dal Consiglio economico e sociale (Ecosoc) nel 1985.*
Il Comitato non ha elaborato una specifica raccomandazione sui temi dell'eguaglianza e della differenza di genere, ma negli anni più recenti si è dimostrato molto attento a questi temi in numerose Raccomandazioni. Inoltre sia in ambito Ecosoc che nella Commissione diritti umani e in molte altre sedi Onu il dibattito sui diritti economici, sociali e culturali delle donne è stato molto vivace. Per un approfondimento, vedi Biblioteca I temi, sui singoli diritti affermati nel Patto.


*Definizione tratta da:
UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures, Parigi 2001.

Testo convenzione in formato Pdf

Testo del patto con commenti a fronte

Per approfondire:

nella biblioteca I TEMI

Introduzione ai diritti umani

Indice dei diritti: i diritti economici, sociali e culturali

nella biblioteca ATTORI

Il Comitato diritti economici, sociali e culturali