Diritto all'eguaglianza e libertà dalla discriminazione
Il principio della eguaglianza dei diritti di uomini e donne è affermato solennemente già nel Preambolo della Dichiarazione universale del 1948, e ribadito nellarticolo 3 dei due Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici e sociali. Esso è dunque un principio fondante del sistema dei diritti umani, così come il divieto, contenuto anchesso in tutti e tre i testi della Carta internazionale dei diritti umani, di ogni discriminazione, "per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita, o di altra condizione". Il fatto che i due principii (eguaglianza fra i sessi e non discriminazione) siano stati enunciati unitamente, ma in modo distinto luno dallaltro, è di per sè significativo. Da un lato, con il principio di non discriminazione, si afferma che se i diritti umani sono universali, essi devono essere rispettati per tutti e per tutte, ovunque nel pianeta e senza privilegiare o danneggiare nessuno. Dallaltro, con lesistenza di un articolo ad hoc sul tema delleguaglianza fra i sessi, si evidenzia ciò che tutte sappiamo: che la differenza di genere, cioè la differenza fra i due sessi, non può essere considerata come "una delle tante" diversità fra esseri umani, che in alcune circostanze possono dare origine a discriminazioni. Essa rappresenta una categoria a sé: una differenza che si sovrappone a ed interagisce con tutte le altre, in quanto attraversa tutti i gruppi umani e tutte le identità, ponendosi come un elemento unico e fondante. Le diverse interpretazioni del nodo "differenza/eguaglianza" attraversano da anni tutto la riflessione dei movimenti delle donne, ben oltre il dibattito sui diritti umani. La stessa discussione sulluso delle parole "eguaglianza", piuttosto che "parità" o "equità", oppure "differenza di genere" piuttosto che "differenza sessuale", o altre espressioni, denotano la fatica di racchiudere in poche parole i percorsi complessi di chi ritiene che una vera eguaglianza dei diritti si può costruire solo a partire dal riconoscimento della differenza, e non dalla sua negazione. Su questo terreno, laffermazione del diritto alleguaglianza si intreccia non solo con il tema della libertà dalle discriminazioni, ma anche con tutti i diversi filoni di critica/riflessione sulluniversalità del diritto. Parallelamente, la riflessione sulla differenza di genere si intreccia a quella sulle diversità fra le donne, mentre alla "parità" tendono a sostituirsi le "pari opportunità". Sul diritto alleguaglianza fra i sessi il Comitato diritti umani ha elaborato una propria Raccomandazione generale, che analizza ciascuno degli articoli del Patto sui diritti civili e politici da un punto di vista di genere. |
Il diritto alleguaglianza negli strumenti internazionali sui diritti umani La differenza in frantumi La parità e il neutro sociale Principio di non discriminazione, differenza sessuale, eguaglianza, differenze Per approfondire: nella biblioteca I TESTI "Leguaglianza fra i sessi"- Raccomandazione generale 28 del Comitato diritti umani
Convenzione sulleliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne nella biblioteca I TEMI Discriminazione |