Diritto all'eguaglianza e libertà dalla discriminazione


Il principio della eguaglianza dei diritti di uomini e donne è affermato solennemente già nel Preambolo della Dichiarazione universale del 1948, e ribadito nell’articolo 3 dei due Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici e sociali. Esso è dunque un principio fondante del sistema dei diritti umani, così come il divieto, contenuto anch’esso in tutti e tre i testi della Carta internazionale dei diritti umani, di ogni discriminazione, "per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita, o di altra condizione".

Il fatto che i due principii (eguaglianza fra i sessi e non discriminazione) siano stati enunciati unitamente, ma in modo distinto l’uno dall’altro, è di per sè significativo. Da un lato, con il principio di non discriminazione, si afferma che se i diritti umani sono universali, essi devono essere rispettati per tutti e per tutte, ovunque nel pianeta e senza privilegiare o danneggiare nessuno. Dall’altro, con l’esistenza di un articolo ad hoc sul tema dell’eguaglianza fra i sessi, si evidenzia ciò che tutte sappiamo: che la differenza di genere, cioè la differenza fra i due sessi, non può essere considerata come "una delle tante" diversità fra esseri umani, che in alcune circostanze possono dare origine a discriminazioni. Essa rappresenta una categoria a sé: una differenza che si sovrappone a ed interagisce con tutte le altre, in quanto attraversa tutti i gruppi umani e tutte le identità, ponendosi come un elemento unico e fondante.

Le diverse interpretazioni del nodo "differenza/eguaglianza" attraversano da anni tutto la riflessione dei movimenti delle donne, ben oltre il dibattito sui diritti umani. La stessa discussione sull’uso delle parole "eguaglianza", piuttosto che "parità" o "equità", oppure "differenza di genere" piuttosto che "differenza sessuale", o altre espressioni, denotano la fatica di racchiudere in poche parole i percorsi complessi di chi ritiene che una vera eguaglianza dei diritti si può costruire solo a partire dal riconoscimento della differenza, e non dalla sua negazione.

Su questo terreno, l’affermazione del diritto all’eguaglianza si intreccia non solo con il tema della libertà dalle discriminazioni, ma anche con tutti i diversi filoni di critica/riflessione sull’universalità del diritto. Parallelamente, la riflessione sulla differenza di genere si intreccia a quella sulle diversità fra le donne, mentre alla "parità" tendono a sostituirsi le "pari opportunità".

Sul diritto all’eguaglianza fra i sessi il Comitato diritti umani ha elaborato una propria Raccomandazione generale, che analizza ciascuno degli articoli del Patto sui diritti civili e politici da un punto di vista di genere.

Il diritto all’eguaglianza negli strumenti internazionali sui diritti umani

La differenza in frantumi
di Bianca Beccalli

La parità e il neutro sociale
di Geneviève Fraisse

Principio di non discriminazione, differenza sessuale, eguaglianza, differenze
di Maria Grazia Giammarinaro

Per approfondire:

nella biblioteca I TESTI

"L’eguaglianza fra i sessi"- Raccomandazione generale 28 del Comitato diritti umani

Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
Piattaforma di Pechino

nella biblioteca I TEMI

Discriminazione
Punto di vista di genere sui diritti umani
Pari opportunità