Convenzioni di Ginevra/Diritto umanitario

Il Diritto umanitario è il corpo di norme internazionali che governano le situazioni di conflitto armato, sia di carattere nazionale che internazionale. Fanno parte del diritto umanitario:

  1. Quei diritti umani che sono comunque e sempre inderogabili, anche nelle situazioni più estreme: ad esempio il divieto della tortura e della schiavitù, la libertà di pensiero e di religione, il principio di non discriminazione. Il diritto alla vita, ovviamente violato dalla stessa natura della guerra, è comunque ribadito nella misura del possibile, ad esempio attraverso il divieto di esecuzioni arbitrarie; mentre sono riconosciute legittime dal diritto internazionale alcune deroghe ai diritti civili e politici (specificamente indicate dall’art.4 dell’ICCPR) nelle situazioni di pubblica emergenza che minacciano la vita della nazione.
  2. I diritti e doveri specificamente legati alla situazione che si crea in caso di conflitti armati, relativi a questioni come il trattamento dei feriti e dei prigionieri, i diritti delle popolazioni civili ecc.

I principali strumenti del diritto umanitario sono le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e i due protocolli aggiuntivi, del 1977. Tali convenzioni sono state sottoscritte da quasi tutti i paesi, ed è forte anche la tendenza ad un’adesione universale ai due protocolli.

La prima e la seconda convenzione di Ginevra riguardano la protezione dei feriti e dei malati nelle forze armate di terra, dell’aereonautica e della Marina. La terza convenzione contiene le norme relative alla tutela dei prigionieri di guerra. Le donne rientrano nei termini di queste tre convenzioni in quanto membri delle forze armate, per quei paesi dove il servizio militare è consentito alla popolazione femminile (quindi anche l’Italia, dall’anno 2000).

La quarta convenzione è la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 12 agosto 1949 diversi articoli della quale hanno rilevanza diretta per le donne, perché tesi a prevenire comportamenti che spesso vengono usati come armi di guerra, quali lo stupro e le violenze sessuali.

Le quattro convenzioni di Ginevra contengono un articolo comune, l’articolo 3, che riguarda i conflitti armati a carattere non internazionale, che si verificano nel territorio di uno degli stati contraenti. Tale articolo contiene un insieme di divieti inderogabili, in qualsiasi luogo e in qualsiasi circostanza. Esso vieta:

  1. la violenza contro la vita e le persone;
  2. la cattura di ostaggi;
  3. l’oltraggio alla dignità personale, e in particolare i trattamenti umilianti e degradanti;
  4. l’emissione di sentenze di condanna e le esecuzioni effettuate senza regolare processo.

Le gravi violazioni ("grave breaches") delle convenzioni di Ginevra rientrano nei crimini di cui si occuperà la Corte penale internazionale, unitamente ai crimini di genocidio, ai crimini contro l’umanità e a tutti i crimini di guerra, siano essi trattati o meno dalle convenzioni di Ginevra. L’esigenza di un punto di vista di genere su tutti questi temi è stata più volte sottolineata all’interno della comunità internazionale, sia dai movimenti delle donne cha da altri soggetti, sia non governativi che istituzionali, ed ha trovato risposta sia nello Statuto della Corte penale internazionale che in molte delle più recenti interpretazioni del diritto umanitario.

nella biblioteca I TESTI

Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra

Protocollo I
Protocollo II

Articoli della Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra e dei relativi protocolli rilevanti per le donne

Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei bambini in situazioni di emergenza e di conflitto armato

Convenzione sullo status dei rifugiati

"Donne, pace e sicurezza", Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU

Piattaforma di Pechino — Area critica: "Donne e conflittti armati"

Conclusioni concordate Commissione donne dell’ONU: "Donne e conflittti armati"

"Pechino +5", paragrafi....

La violenza contro le donne nei conflitti armati: Rapporto 2001 della Relatrice Speciale sulla violenza contro le donne

 

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