La Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati

Il 28 luglio del 1951, una conferenza speciale dellONU approvò la Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati. La Convenzione detta in chiare lettere chi può essere considerato un rifugiato e le forme di protezione legale, altra assistenza e diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli stati aderenti al documento. Al contempo, la Convenzione definisce anche gli obblighi del rifugiato nei confronti dei governi ospitanti e alcune categorie di persone, ad esempio i criminali di guerra, che non possono accedere allo status di rifugiati.
Alcuni mesi prima dellapprovazione della Convenzione, il 1° gennaio 1951, aveva cominciato ad operare lappena costituito Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR). Nei decenni che seguirono la Convenzione è rimasta il pilastro normativo sul quale si è basata lopera intrapresa dallagenzia per assistere e proteggere circa 50 milioni di rifugiati.
Questo primo strumento era inizialmente limitato a proteggere i rifugiati perlopiù europei provocati dalla seconda guerra mondiale, ma un Protocollo del 1967 ne ha esteso il raggio dazione sulla spinta delle dimensioni globali assunte dal problema dello sradicamento delle popolazioni. Attualmente 140 paesi aderiscono alla Convenzione e/o al Protocollo.

Metà dellintera popolazione di profughi e rifugiati è costituita da donne e ragazze. La Convenzione del 1951 non contemplava esplicitamente la possibilità di persecuzioni dovute al sesso, alla sessualità o alla differenza di genere. A partire dal 1985, lACNUR ha cercato di garantire una protezione adeguata alle donne, soprattutto nei casi di persecuzioni di genere, come le violenze sessuali in situazioni di conflitto, gli aborti forzati, la sterilizzazione forzata, la mutilazione forzata dei genitali femminili, o gravi discriminazioni dovute alla trasgressione di consuetudini sociali.

Tratto dal sito www.onuitalia.it



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