Patto internazionale sui diritti civili e politici (Onu)


Con la sua risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, la Assemblea generale dellOnu ha adottato il Patto internazionale sui diritti civili e politici e avviato il processo di firma, ratifica e adesione. Il Patto è entrato in vigore il 23 marzo 1976 e a metà del 2001 era stato ratificato da 147 stati. Questo Patto e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali sono i primi strumenti internazionali onnicomprensivi e giuridicamente vincolanti nel campo dei diritti umani, e, insieme alla Dichiarazione universale dei diritti umani costituiscono il nucleo della Carta internazionale dei diritti umani.

Larticolo 1 del Patto riafferma il principio della universalità del diritto allautodeterminazione dei popoli e invita tutti gli stati ad assumersi il duplice obbligo di rispettare il diritto allautodeterminazione e di promuovere la realizzazione di tale diritto in tutti i loro territori. In base allart. 3, gli stati firmatari si impegnano a riaffermare il principio di uguaglianza fra uomini e donne per quanto riguarda i diritti umani, e a tradurre tale principio in realtà. Il Patto elabora ulteriormente i diritti civili e politici identificati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, che comprendono: il diritto alla vita (art. 6); il diritto alla privacy (art. 17); il diritto a un giusto processo (art. 2); la libertà di espressione (art. 19); la libertà di religione (art.18); la libertà dalla tortura (art. 7); leguaglianza a cospetto della legge (art. 16), etc. Inoltre, il Patto definisce quelle che sono le limitazioni o restrizioni accettabili ai diritti ivi esposti. Prevede che i diritti e le libertà di cui tratta non debbano essere soggetti ad alcuna restrizione, eccetto quelle che sono previste dalla legge, oppure necessarie a tutelare la sicurezza nazionale, lordine pubblico, la salute o la morale pubblica o i diritti e le libertà di altri (art. 22). In nessuna circostanza sono consentite deroghe che comportino una discriminazione legata a razza, colore, sesso, lingua, religione o origine sociale o che tocchino i seguenti diritti fondamentali: il diritto alla vita, la libertà di pensiero, di religione e di coscienza; il diritto a non essere incarcerato unicamente per lincapacità di adempiere agli obblighi contrattuali, e il diritto a non essere considerato colpevole per unazione che allepoca in cui era stata commessa non costituiva un reato penale (non retroattività della norma penale più punitiva)) Il Patto è giuridicamente vincolante. Pertanto gli stati sono tenuti a rispettarne le procedure attuative, e in particolare a inviare periodicamente rapporti nazionali sulladempimento degli obblighi previsti dal Patto stesso. Lattuazione del Patto è verificata costantemente dal Comitato per i diritti umani costituito ai sensi dellart. 28 del Patto stesso.*
Nel 2000 il Comitato diritti umani ha elaborato una Raccomandazione generale, la n.28, in cui viene illustrato un punto di vista di genere su tutti gli articoli del Patto, con particolare approfondimento sul concetto di eguaglianza contenuto negli articoli 2 e 3.



*Definizione tratta da:
UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures,
Parigi 2001.