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Patto internazionale sui diritti civili e politici (Onu)
Con la sua risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, la Assemblea generale dellOnu ha adottato il Patto internazionale sui diritti civili e politici e avviato il processo di firma, ratifica e adesione. Il Patto è entrato in vigore il 23 marzo 1976 e a metà del 2001 era stato ratificato da 147 stati. Questo Patto e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali sono i primi strumenti internazionali onnicomprensivi e giuridicamente vincolanti nel campo dei diritti umani, e, insieme alla Dichiarazione universale dei diritti umani costituiscono il nucleo della Carta internazionale dei diritti umani.
Larticolo 1 del Patto riafferma il principio della universalità del diritto allautodeterminazione dei popoli e invita tutti gli stati ad assumersi il duplice obbligo di rispettare il diritto allautodeterminazione e di promuovere la realizzazione di tale diritto in tutti i loro territori. In base allart. 3, gli stati firmatari si impegnano a riaffermare il principio di uguaglianza fra uomini e donne per quanto riguarda i diritti umani, e a tradurre tale principio in realtà. Il Patto elabora ulteriormente i diritti civili e politici identificati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, che comprendono: il diritto alla vita (art. 6); il diritto alla privacy (art. 17); il diritto a un giusto processo (art. 2); la libertà di espressione (art. 19); la libertà di religione (art.18); la libertà dalla tortura (art. 7); leguaglianza a cospetto della legge (art. 16), etc. Inoltre, il Patto definisce quelle che sono le limitazioni o restrizioni accettabili ai diritti ivi esposti. Prevede che i diritti e le libertà di cui tratta non debbano essere soggetti ad alcuna restrizione, eccetto quelle che sono previste dalla legge, oppure necessarie a tutelare la sicurezza nazionale, lordine pubblico, la salute o la morale pubblica o i diritti e le libertà di altri (art. 22). In nessuna circostanza sono consentite deroghe che comportino una discriminazione legata a razza, colore, sesso, lingua, religione o origine sociale o che tocchino i seguenti diritti fondamentali: il diritto alla vita, la libertà di pensiero, di religione e di coscienza; il diritto a non essere incarcerato unicamente per lincapacità di adempiere agli obblighi contrattuali, e il diritto a non essere considerato colpevole per unazione che allepoca in cui era stata commessa non costituiva un reato penale (non retroattività della norma penale più punitiva)) Il Patto è giuridicamente vincolante. Pertanto gli stati sono tenuti a rispettarne le procedure attuative, e in particolare a inviare periodicamente rapporti nazionali sulladempimento degli obblighi previsti dal Patto stesso. Lattuazione del Patto è verificata costantemente dal Comitato per i diritti umani costituito ai sensi dellart. 28 del Patto stesso.* |
Testo convenzione in formato Pdf Testo del patto con commenti a fronte L'Italia e il patto sui diritti civili e politici: ratifica e riserve Per approfondire: nella biblioteca ATTORI |
*Definizione tratta da:
UNESCO: A GUIDE TO HUMAN RIGHTS - Institutions, Standards, Procedures, Parigi 2001.