I diritti umani delle persone migranti

Introduzione

Salvo qualche eccezione esplicitamente indicata, i diritti fondamentali contenuti nella Dichiarazione universale e nei due patti del 1966 sui diritti umani hanno valore per tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro condizione di cittadini o non cittadini del paese in cui vivono. Tale concetto è stato esplicitato con chiarezza in sede ONU, ad esempio nello studio ad hoc presentato recentemente alla Sottocommissione sulla promozione e tutela dei diritti umani. Peraltro, molti di questi diritti fondamentali sono stati riconosciuti come parte integrante del diritto consuetudinario, e quindi vincolanti per tutti gli stati, a prescindere dal fatto che abbiano firmato o meno i trattati in questione. Al di là del dibattito spesso demagogico sui diritti e doveri degli immigrati e delle immigrate, o sulla condizione di "clandestinità" o irregolarità in cui molte persone si trovano dal punto di vista dello status giuridico, è dunque chiarissimo che il diritto internazionale non consente ad alcuno stato di condizionare il rispetto dei diritti umani né allo status giuridico della persona in questione né ad alcuna altra condizione contingente.

Questo principio vale sia per i diritti umani in generale, che in particolare per un tema particolarmente rilevante in materia di migrazione, e cioè il diritto umano alla libertà di movimento. Il diritto a lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e a far ritorno al proprio paese d'origine, è enunciato con chiarezza sia dall'art.13 della Dichiarazione universale dei diritti umani che dall'art.12 del Patto sui diritti civili e politici, che affermano:

Dichiarazione universale dei diritti umani

Articolo 13

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Patto sui diritti civili e politici

Articolo 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio paese.

Oltre a questi principi base, che riguardano il diritto inalienabile di tutte le persone migranti ad esercitare tutti i diritti umani fondamentali, esistono poi una serie di strumenti specializzati sui diritti umani, mirati direttamente alla tutela delle persone rifugiate o migranti. Per quanto riguarda la lotta alle discriminazioni, sono di particolare importanza:

  • la Convenzione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965);
  • la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979);
  • la Convenzione OIL sulla discriminazione in materia di lavoro e occupazione (C.111, 1958).

Per quanto riguarda la condizione particolarmente vulnerabile dell'infanzia, i riferimenti principali sono:

  • la Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989),
  • la Convenzione dell’OIL sulle forme peggiori di lavoro minorile.

Alcuni paesi devono ancora ratificare tali strumenti; altri hanno registrato riserve specifiche per escludere i/le migranti dalla tutela di alcuni articoli e clausole.

Quando alla condizione di rifugiato/a e/o migrante, si somma quella di essere anche apolide, assumono inoltre particolare rilevanza le norme contenute nella Convenzione sullo status degli apolidi (1954) e in quella sulla riduzione dell’apolidia (1961).

Il principio di parità di trattamento dei e delle migranti per quanto concerne l’occupazione è stato inserito in numerose convenzioni e raccomandazioni dell’OIL. Le più importanti, oltre alla citata Convenzione n.111, sono:

  • la Convenzione n° 97 del 1949 sulla migrazione per motivi di lavoro
  • la Convenzione n° 143 del 1975 sui diritti dei lavoratori migranti.

Lo strumento più completo finora elaborato a livello internazionale sui diritti delle persone migranti è però la Convenzione Onu sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (1990). E' dunque particolarmente grave che questa convenzione, a più di dieci anni dalla sua adozione, non sia ancora entrata in vigore, non avendo raggiunto il numero minimo di ratifiche richiesto. Il primo passo per ottenere il riconoscimento dei diritti umani dei e delle migranti è dunque un impegno per ottenere da tutti gli stati, ed in particolare dai paesi che accolgono il più alto numero di persone immigrate, la firma e/o la ratifica di questa convenzione, e il rispetto di tutte le norma in essa contenute.

Migrazioni, diversità culturale, uguaglianza fra i sessi. Rapporto del gruppo di specialiste del Consiglio d'Europa, 1994:

Per approfondire:

nella biblioteca I TESTI

Convenzione Onu sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (testo)

Convenzioni OIL sui diritti dei migranti

Piattaforma di Pechino

Pechino +5

Programma d’azione di Copenhagen