I diritti umani delle persone migranti
Introduzione Salvo qualche eccezione esplicitamente indicata, i diritti fondamentali contenuti nella Dichiarazione universale e nei due patti del 1966 sui diritti umani hanno valore per tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla loro condizione di cittadini o non cittadini del paese in cui vivono. Tale concetto è stato esplicitato con chiarezza in sede ONU, ad esempio nello studio ad hoc presentato recentemente alla Sottocommissione sulla promozione e tutela dei diritti umani. Peraltro, molti di questi diritti fondamentali sono stati riconosciuti come parte integrante del diritto consuetudinario, e quindi vincolanti per tutti gli stati, a prescindere dal fatto che abbiano firmato o meno i trattati in questione. Al di là del dibattito spesso demagogico sui diritti e doveri degli immigrati e delle immigrate, o sulla condizione di "clandestinità" o irregolarità in cui molte persone si trovano dal punto di vista dello status giuridico, è dunque chiarissimo che il diritto internazionale non consente ad alcuno stato di condizionare il rispetto dei diritti umani né allo status giuridico della persona in questione né ad alcuna altra condizione contingente. Questo principio vale sia per i diritti umani in generale, che in particolare per un tema particolarmente rilevante in materia di migrazione, e cioè il diritto umano alla libertà di movimento. Il diritto a lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e a far ritorno al proprio paese d'origine, è enunciato con chiarezza sia dall'art.13 della Dichiarazione universale dei diritti umani che dall'art.12 del Patto sui diritti civili e politici, che affermano:
Oltre a questi principi base, che riguardano il diritto inalienabile di tutte le persone migranti ad esercitare tutti i diritti umani fondamentali, esistono poi una serie di strumenti specializzati sui diritti umani, mirati direttamente alla tutela delle persone rifugiate o migranti. Per quanto riguarda la lotta alle discriminazioni, sono di particolare importanza:
Per quanto riguarda la condizione particolarmente vulnerabile dell'infanzia, i riferimenti principali sono:
Alcuni paesi devono ancora ratificare tali strumenti; altri hanno registrato riserve specifiche per escludere i/le migranti dalla tutela di alcuni articoli e clausole. Quando alla condizione di rifugiato/a e/o migrante, si somma quella di essere anche apolide, assumono inoltre particolare rilevanza le norme contenute nella Convenzione sullo status degli apolidi (1954) e in quella sulla riduzione dellapolidia (1961). Il principio di parità di trattamento dei e delle migranti per quanto concerne loccupazione è stato inserito in numerose convenzioni e raccomandazioni dellOIL. Le più importanti, oltre alla citata Convenzione n.111, sono:
Lo strumento più completo finora elaborato a livello internazionale sui diritti delle persone migranti è però la Convenzione Onu sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (1990). E' dunque particolarmente grave che questa convenzione, a più di dieci anni dalla sua adozione, non sia ancora entrata in vigore, non avendo raggiunto il numero minimo di ratifiche richiesto. Il primo passo per ottenere il riconoscimento dei diritti umani dei e delle migranti è dunque un impegno per ottenere da tutti gli stati, ed in particolare dai paesi che accolgono il più alto numero di persone immigrate, la firma e/o la ratifica di questa convenzione, e il rispetto di tutte le norma in essa contenute. |
Migrazioni, diversità culturale, uguaglianza fra i sessi. Rapporto del gruppo di specialiste del Consiglio d'Europa, 1994:
Migranti e native: la sfida del camminare insieme Donne e migrazioni: affermare il diritto all'eguaglianza nel contesto della diversità culturale Per approfondire: nella biblioteca I TESTI Convenzione Onu sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie (testo) Convenzioni OIL sui diritti dei migranti Piattaforma di Pechino Pechino +5 Programma dazione di Copenhagen
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